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Legge regionale 31 maggio 2019, n. 26

Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie. Modifiche alla l.r. 19/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 31 maggio 2019

Art. 2
Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie. Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 19/2019
1. L’articolo 18 della l.r. 19/2019 è sostituito dal seguente:
Art. 18 - Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie
1. Al fine di ricapitalizzare gli ammortamenti non sterilizzati del periodo 2001-2011 delle aziende sanitarie toscane è autorizzata la spesa di euro 8.820.000,00 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2037, da trasferire annualmente agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR).
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.820.000,00 annui, si fa fronte per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 04 “Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021.
3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) agli oneri per gli esercizi successivi, pari ad euro 8.820.000,00 annui, a decorrere dal 2022 al 2037, si provvede con legge di bilancio.
4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con risorse regionali di natura corrente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.