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Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019

INDICE

PREAMBOLO

espandere cartella CAPO I - Affari istituzionali
espandere cartella CAPO II - Agricoltura
espandere cartella CAPO III - Ambiente
espandere cartella CAPO IV - Attività produttive
espandere cartella CAPO V - Istruzione e formazione
espandere cartella CAPO VI - Mobilità e infrastrutture
chudere cartella CAPO VII - Programmazione regionale
Art. 52 - Programmi e piani in corso. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 39/2000
Art. 53 - Programmazione delle strategie di semplificazione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 40/2009
Art. 54 - Riduzione degli oneri amministrativi. Sito istituzionale regionale per le imprese. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 40/2009
Art. 55 - Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 40/2009
Art. 56 - Rischio sismico. Strumenti ed attività. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2009
Art. 57 - Funzioni regionali. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 35/2011
Art. 58 - Tipologia e programmazione degli interventi. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2013
espandere cartella CAPO VIII - Sanità e coesione sociale
espandere cartella CAPO IX - Urbanistica

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.