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Legge regionale 21 maggio 2019, n. 24

Disposizioni in materia di prevenzione e diminuzione del rischio sismico. Modifiche alla l.r. 58/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 maggio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed m), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia);


Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni);


Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2007 (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni);


Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n.7 (Istruzioni per l’applicazione dell’“Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in particolare, il titolo VI, capo V, “Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 luglio 2018, n. 39/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio);


Considerato quanto segue:


1. La disciplina tecnica in materia di costruzioni in zona sismica è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi normativi, che ne hanno modificato la portata e gli effetti;


2. In particolare, sono mutate significativamente le norme tecniche per le costruzioni da rispettare per la realizzazione degli interventi edilizi;


3. È necessario assicurare l’interpretazione e l’applicazione delle nuove disposizioni normative quanto più possibile omogenea da parte di tutte le strutture tecniche competenti della Regione in materia di prevenzione sismica e di controllo, nonché da parte di tutti i professionisti che operano nel settore edilizio e sismico;


4. Per le finalità di cui al punto 3, è necessario che la Regione si doti di un organismo tecnico consultivo a supporto della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti;


5. È opportuno consolidare la collaborazione tecnica con le università degli studi aventi sede nel territorio regionale, in particolare, con il Dipartimento di ingegneria civile ed industriale dell’Università degli studi di Pisa, con il Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale e con il Dipartimento di architettura dell’Università degli studi di Firenze;


6. È opportuno consolidare la collaborazione tecnica con i professionisti dei settori interessati attraverso il coinvolgimento degli ordini professionali maggiormente impegnati nell’attività di riduzione del rischio sismico;


Approva la presente legge


Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 58/2009
1. Il nono visto del preambolo della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico)è sostituito dal seguente:
Vista la
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio)
”.
2. Il punto 12 del preambolo della l.r. 58/2009 è sostituito dal seguente:
12. È necessario che la Regione si doti di un organismo tecnico consultivo a supporto della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti nella materia della prevenzione sismica e del controllo, nonché per la migliore applicazione dei criteri di valutazione del rischio sismico in relazione alle disposizioni vigenti in materia a livello statale e regionale;
”.
Art. 2
Strumenti ed attività. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 58/2009
e bis) su proposta del Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 3 bis, emana atti di indirizzo e linee guida per le attività di studio, controllo e riduzione del rischio sismico.
”.
Art. 3
Attività di studio, analisi e ricerca sul rischio sismico. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 58/2009
b) promuove indagini ed analisi di microzonazione sismica per la valutazione degli effetti locali nei centri urbani e sugli edifici strategici e rilevanti ai sensi del regolamento di cui all’
articolo 104 della l.r. 65/2014
;
”.
c) promuove indagini, analisi e studi di valutazione della vulnerabilità ed esposizione sismica dei centri urbani per la valutazione del rischio sismico e, in particolare, indagini e verifiche sismiche sugli edifici strategici e rilevanti individuati ai sensi del regolamento di cui all’
articolo 181 della l.r. 65/2014
.
”.
Art. 4
Comitato tecnico scientifico. Inserimento dell’ articolo 3 bis nella l.r. 58/2009
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 58/2009 è inserito il seguente:
Art. 3 bis - Comitato tecnico scientifico
1. Per lo svolgimento coordinato delle attività di studio, controllo e riduzione del rischio sismico, è istituito il Comitato tecnico scientifico, di seguito denominato “CTS”, quale organismo tecnico consultivo della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti in materia di rischio sismico.
2. Il CTS, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:
a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sismica, in qualità di coordinatore, o suo delegato;
b) i funzionari titolari di posizione organizzativa della struttura regionale competente in materia di
sismica;
c) un rappresentante del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università degli studi di Firenze, con specifiche competenze in ambito di prevenzione del rischio sismico, designato dal direttore del dipartimento;
d) un rappresentante del Dipartimento di architettura dell’Università degli studi di Firenze, con specifiche competenze in ambito di prevenzione del rischio sismico, designato dal direttore del dipartimento;
e) due rappresentanti del Dipartimento di ingegneria civile ed industriale dell’Università degli studi di Pisa, con specifiche competenze in ambito di prevenzione del rischio sismico, designati dal direttore del dipartimento;
f) due rappresentanti della Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri della Toscana, di cui il Presidente e un membro designato dal Consiglio della Federazione stessa, o loro delegati;
g) il presidente della Federazione regionale degli Ordini degli architetti della Toscana, o suo delegato.
3. I direttori dei dipartimenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), provvedono alla designazione di un membro supplente per ciascun rappresentante designato che partecipa alle riunioni del CTS in caso di impedimento di tale rappresentante.
4. Quando sono poste all'ordine del giorno tematiche inerenti a questioni geologiche, il CTS è integrato da:
a) il presidente del centro di geotecnologie dell’Università degli studi di Siena, o suo delegato;
b) il presidente dell'Ordine dei geologi della Toscana o suo delegato.
5. Le funzioni di segretario del CTS sono svolte dal funzionario titolare di posizione organizzativa della struttura regionale competente in materia di sismica della sede di Firenze. Nel corso della prima seduta il CTS approva il regolamento interno per lo svolgimento delle attività di competenza e le relative modalità di funzionamento.
6. Il CTS può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di esperti di elevata esperienza tecnica e scientifica nell’ambito dell’ingegneria strutturale, con particolare riferimento all’ingegneria antisismica, di volta in volta individuati dal CTS stesso.
7. La partecipazione al CTS da parte dei membri di cui ai commi 2, 3 e 4 è gratuita e non comporta oneri per la Regione.
”.
Art. 5
Documento conoscitivo del rischio sismico. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 58/2009
Art. 6
Programmazione delle attività e degli interventi di prevenzione del rischio sismico. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 58/2009
1. L’articolo 5 della l.r. 58/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Programmazione delle attività e degli interventi di prevenzione del rischio sismico
1. Ai sensi dell’
articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14
(Istituzione del piano regionale di azione ambientale), il piano ambientale ed energetico regionale (PAER), in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del piano regionale di sviluppo (PRS) di cui all'
articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
), individua gli obiettivi specifici e le tipologie di intervento necessarie in materia di riduzione e prevenzione del rischio sismico della Regione.
2. Ai fini dell’attuazione della politica di riduzione e prevenzione del rischio sismico di cui al comma
1, la Giunta regionale approva annualmente il documento operativo per la prevenzione sismica, di seguito denominato “DOPS”, che indica gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse
stanziate, le modalità di intervento ed il relativo quadro finanziario.
3. Il DOPS è elaborato tenuto conto del documento conoscitivo del rischio sismico di cui all’articolo 4 e degli indirizzi forniti dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’
articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
), aggiornato secondo le modalità previste dall’
articolo 9 della l.r. 1/2015
stessa, in merito:
a) alla definizione dei criteri di priorità per l’individuazione dei comuni ove eseguire le attività di indagini conoscitive di pericolosità sismica, di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio e gli interventi di prevenzione sismica, anche in ragione della classificazione effettuata ai sensi dell’
articolo 158 della l.r. 65/2014
;
b) alla definizione di criteri di assegnazione dei contributi per gli interventi di cui all’articolo 2;
c) alla definizione di criteri e indirizzi per l’individuazione delle iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico attraverso l’informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, nonché per la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore;
d) all’elaborazione del programma per lo svolgimento delle indagini e degli studi necessari per la sperimentazione di tecniche d’intervento, con la collaborazione delle università e degli enti di ricerca.
”.
Art. 7
Disposizioni finali e transitorie
1. In sede di prima applicazione, il Comitato tecnico scientifico (CTS) di cui all’articolo 3 bis della l.r. 58/2009 , è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla nomina del CTS ai sensi del comma 1, resta in carica il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2010, n. 606 (Istituzione del Comitato tecnico scientifico in materia di rischio sismico per la Regione Toscana ed approvazione del disciplinare) che svolge le funzioni di cui all’articolo 3 bis della l.r. 58/2009 .
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 104 della l.r. 65/2014 , continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio” in materia di indagini geologiche).
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181 della l.r. 65/2014 , continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.