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Legge regionale 31 maggio 2019, n. 27

Rideterminazione dei vitalizi regionali in attuazione Sito esternodella l. 145/2018 . Modifiche alla l.r. 3/2009.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 31 maggio 2019

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)
Art. 11
Oggetto. Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 3/2009
1. L’articolo 1 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 1 - Oggetto
1. La presente legge disciplina il trattamento indennitario, anche differito, i rimborsi spese, l’assegno vitalizio maturato sino alla nona legislatura, l’assicurazione sugli infortuni e l’invalidità permanente anche derivante da malattia e le altre competenze funzionali all’esercizio del mandato spettanti ai consiglieri regionali, al presidente e ai componenti della Giunta regionale.
”.
Art. 12
Indennità di carica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 3/2009
1. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 3/2009 , dopo le parole: “
e l’indennità
”, sono inserite le seguenti: “
di carica
”.
Art. 13
Diritto all’assegno vitalizio. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 3/2009
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
3 bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il vitalizio viene ricalcolato con il metodo contributivo all’età di erogazione.
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 3/2009 le parole: “
fatto salvo quanto disposto dall’articolo 23 bis
” sono soppresse.
Art. 14
Sospensione del diritto all’assegno vitalizio. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 3/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 3/2009 le parole: “
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23 quater
” sono soppresse.
Art. 15
Decorrenza dell’assegno vitalizio. Sostituzione del comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 3/2009
1. Il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
“4.
Con cadenza annuale la competente struttura del Consiglio regionale provvede d’ufficio alla verifica dell’esistenza in vita dell’avente diritto, del suo stato vedovile o dell’assenza
della condizione di convivente di fatto, ovvero del permanere degli altri requisiti di legge per i soggetti di cui all’articolo 20.
”.
Art. 16
Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio. Sostituzione dell’articolo 23 ter della l.r. 3/2009
1. L’articolo 23 ter della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 23 ter - Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio
1. Al fine dell’applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all’articolo 10 decies il soggetto avente diritto all’erogazione dell’assegno vitalizio, al momento della presentazione della relativa domanda, presenta dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 46 del d.p.r. 445/2000 attestante la sussistenza o meno di altri istituti derivanti dall’avere svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o di assessore di altra regione sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro nomen juris.
2. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile.
3. I termini per la corresponsione dell’assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
4. Con cadenza annuale il settore competente del Consiglio regionale verifica la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1 e, in caso di dichiarazione mendace, provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
”.
Art. 17
Obbligo di comunicazione in caso di cumulo. Modifiche all’articolo 23 quater della l.r. 3/2009
1. La rubrica dell’articolo 23 quater della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente: “
Obbligo di comunicazione in caso di cumulo
”.
2. I commi 2 e 4 dell’articolo 23 quater della l.r. 3/2009 sono abrogati.
Art. 18
Abrogazioni
1. Dal 1° giugno 2019 l’articolo 23 quinquies della l.r. 3/2009 è abrogato.
Art.19
Norma finanziaria
1. Le minori spese derivanti dalla rideterminazione dei vitalizi regionali con il sistema di calcolo contributivo sono stimate in euro 64.000,00 per l’anno 2019 ed in euro 110.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Le maggiori spese derivanti dall’abolizione del divieto di cumulo dei vitalizi sono stimate in euro 484.000,00 per l’anno 2019, in euro 848.000,00 per l’anno 2020 ed in euro 867.000,00 per l’anno 2021.
3. Agli oneri di cui al comma 2 stimati, al netto dei risparmi di cui al comma 1, in euro 420.000,00 per l’anno 2019, in euro 738.000,00 per l’anno 2020 ed in euro 757.000,00 per l’anno 2021 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019/2021.
4. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 3, a ciascuna annualità del bilancio di previsione 2019/2021 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
anno 2019
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 420.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 420.000,00;
anno 2020
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 738.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 738.000,00;
anno 2021
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 757.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 757.000,00;
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 20
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.