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Legge regionale 17 aprile 2019, n. 21

Interventi di valorizzazione del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 24 aprile 2019

Art. 1
Progetti di miglioramento e valorizzazione dei beni. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 77/2004
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) è inserito il seguente:
1 bis. In caso di realizzazione da parte di soggetti terzi, i beni interessati possono essere affidati in concessione di valorizzazione, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico dell’iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, mediante procedure di evidenza pubblica in applicazione del Sito esternodecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 , ed in particolare dell’articolo 58.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.