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Legge regionale 17 aprile 2019, n. 21

Interventi di valorizzazione del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 24 aprile 2019

Art. 6
Elenchi delle alienazioni immobiliari. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 77/2004
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 77/2004 è aggiunto il seguente:
5 bis. La Regione, su richiesta ed anche in attuazione dei rispettivi piani di alienazione, promuove la valorizzazione degli immobili:
a) degli enti strumentali e delle società interamente possedute;
b) degli enti del sistema sanitario regionale;
c) degli enti locali, loro associazioni e consorzi;
d) di altri enti pubblici.
”.
2. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 20 della l.r. 77/2004 è aggiunto il seguente:
5 ter. La valorizzazione di cui al comma 5 bis osserva le modalità previste dalla presente legge e dalle normative di settore, compresa, ove occorrano varianti, la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 ”).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.