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Legge regionale 17 aprile 2019, n. 21

Interventi di valorizzazione del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 24 aprile 2019

Art. 4
Amministrazione diretta. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 77/2004
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 77/2004 è sostituito dal seguente:
"
2. Ove gli intenti di cui al comma 1 non risultino realizzabili e non sia concretamente prospettabile la destinazione ad un pubblico servizio o pubblica funzione, si dispone:
a) la costituzione da parte della Regione di proprietà superficiaria per venti anni a favore del comune interessato, su richiesta motivata per contrastare l’emergenza abitativa; la cessione è gratuita e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ristrutturazione sono a carico del comune;
b) la alienazione del bene con le procedure di cui al titolo II;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.