Menù di navigazione

Legge regionale 16 aprile 2019, n. 19

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

Art. 12
Garanzia Toscana. Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 73/2018
1. L’articolo 26 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Garanzia Toscana
1.Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, la Giunta Regionale, mediante accordo con il Ministero dello sviluppo economico, procede alla costituzione di una sezione speciale Toscana del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'
Sito esternoarticolo 100, comma 2, lettera a) della legge 23 dicembre Sito esterno1996 n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
2. Al fine di massimizzare ed ampliare le forme di sostegno dell'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, tenuto conto degli
impatti della riforma del fondo di garanzia per le PMI di cui alla 1. 662/96, la Giunta Regionale è autorizzata a costituire un fondo regionale di garanzia. Tale fondo opera con modalità complementari ed integrative rispetto al fondo di garanzia PMI di cui al comma 1, anche con riferimento a imprese che, pur avendo un rating positivo, non possiedono i requisiti di accesso a detto Fondo.
3. Il fondo regionale di garanzia di cui al comma 2:
a) opera ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
b) può articolarsi per sezioni specializzate e può operare in modalità sia in garanzia diretta che in riassicurazione.
4. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, la Giunta Regionale è altresì autorizzata ad attivare misure finalizzate all'abbattimento delle commissioni di garanzia.
5. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale approva le direttive per la regolamentazione del fondo regionale di garanzia di cui al comma 2 e per la determinazione della dotazione finanziaria dei fondi di cui ai commi 1 e 2.
6. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di euro 35.500.000,00 per l’anno 2019 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019 e 2020.
7. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4 è autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.".
8. Agli oneri di gestione delle misure oggetto del presente articolo stimati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.
".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Preambolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 26 , art.1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 26 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 25 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 36 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2020, n. 93 , art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28 , art. 1 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 4 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 4 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 10 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 1, lettera a.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 1, lettera b.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 11 , comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.