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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18

Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

Art. 13
Prezzario regionale. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 38/2007
1. L’articolo 12 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 12 Prezzario regionale
1. La Regione provvede, avvalendosi dell’Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario di riferimento per le stazioni appaltanti ed a supporto degli operatori e della qualificazione dell’intero sistema.
2. Il prezzario regionale relativo ai contratti di lavori pubblici è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei, compreso l’ambito regionale. Analoga articolazione può essere adottata anche per il prezzario regionale relativo a contratti di servizi e forniture.
3. Il prezzario di cui al comma 1, elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui al
Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
(Codice dei contratti pubblici), costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative all’anomalia delle offerte. Qualora le stazioni appaltanti intendano discostarsene ne forniscono motivazione.
4. Il prezzario evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell’incidenza del costo della manodopera, risultante dalle tabelle di cui all’
Sito esternoarticolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016
e, in mancanza, dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, ed è comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso. Il prezzario evidenzia inoltre gli oneri aziendali per la sicurezza e gli oneri socio ambientali.
5. Il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è aggiornato con periodicità annuale. Le modalità di formazione, validazione e aggiornamento del prezzario sono definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a), numero 4).
6. L’Osservatorio provvede alla promozione e alla diffusione della conoscenza del prezzario.
”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 febbraio 2023, n. 6, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.