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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18

Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

CAPO II
Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori
Art. 8
Oggetto
1. Il presente capo disciplina le modalità di svolgimento delle indagini di mercato e di costituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici da consultare nell’ambito delle procedure negoziate per l’affidamento di lavori di cui all’Sito esternoarticolo 36 del d.lgs. 50/2016 , in applicazione delle linee guida approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione.
Art. 9
Elenchi degli operatori economici
1. Al fine di supportare le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di elenchi, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali, approva con deliberazione uno schema di regolamento per la disciplina delle modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da consultare, distinti per categoria e fasce di importo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42 Sito esternodel d.lgs. 50/2016 , evidenziando il possesso da parte degli operatori economici delle certificazioni di qualità, con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia ambientale, sociale e di sicurezza e salute dei lavoratori;
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, nell’ambito della disciplina delle modalità di costituzione e gestione degli elenchi, in conformità con le disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 50/2016 , definisce i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
Art. 9 bis
Elenco degli operatori economici della Giunta regionale(2)

Articolo inserito con l.r. 28 febbraio 2023, n. 6, art. 1.

1. Al fine di garantire la semplificazione della disciplina per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, nonché della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, è istituito l’elenco degli operatori economici della Giunta regionale, articolato per soglie d’importo e categorie di lavorazioni.
2. La Regione provvede ad assicurare il supporto tecnico e amministrativo per la costituzione, gestione e aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1.
3. L’elenco di cui al comma 1 è utilizzato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per i lavori pubblici nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti, salvo il ricorrere di particolari situazioni specificamente motivate ovvero qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura della prestazione o altri elementi puntualmente indicati non ne consentano l’utilizzo. Resta ferma la facoltà di ricorrere alle procedure di gara pubblica, nel rispetto del principio di semplificazione delle procedure per l’affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, del principio di proporzionalità nonché dei principi di economicità e di efficacia.
4. L’elenco di cui al comma 1 è utilizzato dalla Giunta regionale, dagli enti dipendenti, dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale. Il Consiglio regionale, nel rispetto della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) può utilizzare il medesimo elenco, previa richiesta e secondo le modalità di cui al comma 6.
5. L’elenco di cui al comma 1 può, altresì, essere utilizzato dagli enti locali, dai loro consorzi, unioni ed associazioni e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dalle amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale, previa richiesta e secondo le modalità di cui al comma 6.
6. Per le finalità di cui al comma 1 ed in conformità all’articolo 9, la Giunta regionale, con deliberazione, approva le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di utilizzo del medesimo elenco da parte dei soggetti di cui ai commi 4 e 5, al fine di:
a) evitare la moltiplicazione degli adempimenti ed il conseguente aggravio per gli operatori economici;
b) assicurare l’assolvimento del principio di rotazione mediante lo scorrimento dell’elenco stesso.
Art. 10
Indagine di mercato
1. Le stazioni appaltanti, quando procedono mediante indagine di mercato, individuano nella determina a contrarre il numero degli operatori da consultare, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall’Sito esternoarticolo 36 del d.lgs. 50/2016 .
2. Le stazioni appaltanti, nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni superiore a quello indicato nella determina a contrarre, possono ridurre il numero degli operatori mediante sorteggio.
3. Le stazioni appaltanti utilizzano il Sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START) per effettuare l’indagine di mercato e, in caso di previsione di sorteggio, nell’avviso sono espressamente previsti il ricorso a tale strumento e le modalità per rendere noti la data e il luogo di effettuazione dello stesso. Il sorteggio avviene con procedura informatizzata avvalendosi del medesimo sistema START, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
4. [{In considerazione dell’interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare.]} (1)

La Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.


Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 febbraio 2023, n. 6, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.