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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18

Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

Art. 17
Disposizioni transitorie relative all’affidamento di lavori
1. Restano ferme, per le amministrazioni di cui all’articolo 2, le facoltà di ulteriore semplificazione previste dall’Sito esternoarticolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 febbraio 2023, n. 6, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.