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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18

Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

Art. 14
Tutor di cantiere. Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 38/2007
1. L’articolo 22 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 22 Tutor di cantiere
1. Per i contratti di lavori di importo a base di gara superiore a euro 5.000.000,00, compresi i costi
della sicurezza, le stazioni appaltanti individuano il tutor di cantiere per la fase
esecutiva con le modalità di cui al
Sito esternod.lgs. 50/2016
.
2. Il tutor di cantiere svolge i seguenti compiti:
a) supporta il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori nella funzione di verifica del rispetto e applicazione puntuale della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
b) supporta il direttore dei lavori nella funzione di verifica periodica del possesso e della regolarità, da parte dell’esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalla normativa in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
c) supporta la stazione appaltante nella collaborazione con gli organi statali competenti in materia di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) collabora con il direttore dei lavori e con il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori alla raccolta e alla conservazione delle informazioni di cui all’articolo 23, comma 1.
3. Per i compiti di cui al comma 2, lettera a), il tutor:
a) rileva gli eventuali fabbisogni formativi in materia di sicurezza e qualora, anche su segnalazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ravvisi carenze formative o di addestramento, in accordo al coordinatore della sicurezza per l’esecuzione, propone iniziative formative monitorandone gli esiti;
b) partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini dell’espletamento delle azioni di cui all’articolo 92, comma 1, lettere a) e c),
Sito esternodel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'
Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
c) partecipa agli incontri previsti dall’articolo 23, comma 2.
4. La stima del corrispettivo da porre a base di gara per l’individuazione del tutor di cantiere è effettuata sulla base del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016
) con riferimento alla figura dell’ispettore di cantiere e i relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di realizzazione del progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.
5. Il tutor non può svolgere attività formativa nei cantieri presso cui opera.
6. Gli organismi paritetici di cui all'
Sito esternoarticolo 51 del d.lgs. 81/2008
, senza oneri per la finanza pubblica, possono supportare sia le stazioni appaltanti nelle procedure di individuazione dei professionisti idonei allo svolgimento dell’incarico di cui al comma 1, sia il tutor di cantiere nello svolgimento della propria attività.
7. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b), specifica i requisiti professionali e le prerogative del tutor di cantiere.”

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 febbraio 2023, n. 6, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.