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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 17

Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

Art. 1
Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Modifiche all'articolo 49 bis della l.r. 40/2009
1 . { Il comma 1 dell'articolo 49 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è sostituito dal seguente:
“1. La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.
”}.(2)

La Corte costituzionale con sentenza n. 141 del 2020 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell 'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019 , n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009).


Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno141 del 2020 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell 'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019 , n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.