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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 17

Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);


Vista la legge regionale 2 gennaio 2019, n. 1 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 );


Considerato quanto segue:


1. In sede di prima applicazione delle disposizioni dell’articolo 49 bis, inserito nella l.r. 40/2009 dalla l.r. 1/2019 , si è resa evidente l’esigenza di eliminare le difformità applicative sull'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in alcuni casi di contributi regionali per i quali l'obbligo non è previsto dalla normativa nazionale, come del resto si evinceva dal preambolo della citata l.r. 1/2019 . Per i procedimenti contributivi, inoltre, è apparso congruo limitare l’applicazione della vigente disposizione dell’articolo 49 bis ai contributi d’importo pari o superiore ad euro 5.000,00 (1)

Parole soppresse con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 33.

;


2. Al fine di consentire una rapida attivazione delle disposizioni in materia di acquisizione dei DURC da parte della Regione, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno141 del 2020 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell 'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019 , n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.