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Legge regionale 16 aprile 2019, n. 16

Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019

Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 62/2018
1. Dopo il sesto visto del preambolo della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) è inserito il seguente:
Visto l’Sito esternoarticolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 -Legge di bilancio 2019);
”.
2. Prima del punto 1 dei considerato del preambolo della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:
Per quanto concerne il titolo II, capo II (Requisiti per l’esercizio delle attività commerciali):
01. Appare opportuno disciplinare, in conformità alla normativa statale, i requisiti di onorabilità e professionali per l’esercizio delle attività commerciali, nel rispetto del principio di uguaglianza e della tutela del consumatore.
”.
3. Il punto 9 dei considerato del preambolo della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:
9. Al fine di adeguarsi all’Sito esternoarticolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che modifica il Sito esternodecreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , di attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa i servizi nel mercato interno, escludendone l’applicabilità alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, si dettano disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni e concessioni di posteggi su aree pubbliche;
”.
4. Il punto 11 dei considerato del preambolo della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:
11. Al fine di evitare disparità di trattamento fra attività che si svolgono su aree pubbliche previa concessione comunale, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano i medesimi criteri relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni definiti per le attività di vendita.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.