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Legge regionale 1 marzo 2019, n. 13

Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto “Puleto” nonché alla chiusura della viabilità della SS 64 (Porrettana). (1)

Titolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 6 marzo 2019

Art. 1 bis
Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive con accesso diretto sulla viabilità SS64(4)

Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 4.

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative nell’ambito occupazionale, derivanti dalla chiusura della SS64 Porrettana, principale alternativa all’autostrada tra Bologna e Firenze che è stata interrotta il 2 febbraio 2019 da una frana in corrispondenza dell’abitato di Pavana nel Comune di Sambuca Pistoiese, è riconosciuto un sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità SS64 nel tratto ricadente nei Comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia.
2. Il sostegno finanziario è determinato sulla base del decremento del fatturato subito nel periodo intercorrente tra la data del 2 febbraio 2019 e la data di totale riapertura della strada e, in ogni caso, non oltre la data del 30 settembre 2019, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016 – 2018, sulla base dei criteri di cui all’articolo 1, comma 2.
3. Il decremento di fatturato è dimostrato sulla base delle modalità di cui all’articolo 1, comma 3.
4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 50, art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 23 .

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 24 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.