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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019

CAPO III
Determinazione e utilizzazione del canone di locazione degli alloggi di ERP
Art. 22
Elementi per la determinazione del canone di locazione
1. Al fine di tutelare i nuclei familiari socialmente più deboli, i canoni di locazione sono determinati facendo riferimento:
a) alla situazione socio economica e ai requisiti soggettivi dei nuclei familiari;
b) alle caratteristiche oggettive dell’alloggio.
2. Il valore locativo dell’alloggio è determinato in 4 euro mensili al metro quadrato. Tale valore è moltiplicato per la superficie convenzionale dell’alloggio, calcolata nei modi indicati nell'allegato C, e il prodotto è a sua volta moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nel medesimo allegato C, determinando il valore locativo convenzionale.
3. Il valore locativo convenzionale di cui al comma 2 opera come limite oggettivo del canone di locazione di cui agli articoli 24, 25 e 26.
4. Con riferimento al reddito complessivo ed alle condizioni socio economiche del nucleo familiare sono individuati i seguenti tipi di canone:
a) canone minimo;
b) canone sociale;
c) canone ordinario protetto;
d) canone massimo di solidarietà.
5. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro e da enti previdenziali. Fanno altresì parte del reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo e di impresa, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all’Sito esternoarticolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), determinando la detrazione per ogni figlio a carico in 1.500 euro. La detrazione è elevata a 3.000 euro per ogni figlio disabile a carico e per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50 per cento i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di 1.500 euro per ogni altro componente oltre i due. La presente disposizione non si applica ai figli a carico. (4)

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

6. I nuclei familiari che, pur in assenza della qualifica di assegnatari, utilizzano temporaneamente gli alloggi disciplinati dalla presente legge, sono tenuti a corrispondere un canone di locazione determinato ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.
7. Tutti i valori monetari di cui al presente articolo e agli articoli 24, 25, 26 e 27 sono aggiornati tutti gli anni pari nella misura del 100 per cento della variazione biennale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata con riferimento al mese di novembre. La variazione opera in modo automatico ed è applicata dai soggetti gestori a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della rilevazione.
8. In ogni caso l’eventuale aumento del canone determinato dalla prima applicazione delle presenti norme non potrà superare la misura del 25 per cento del canone precedentemente applicato, per ogni biennio di accertamento, fino alla completa concorrenza del canone rideterminato.
9. Al fine di tenere conto delle differenti spese di gestione dell'alloggio, in particolare per quanto riguarda i consumi energetici, ai canoni calcolati sulla base degli articoli 23, 24, 25 e 26 si applicano i seguenti correttivi in funzione della classe energetica degli alloggi (5)

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63.

definita sulla base delle normative vigenti:
a) alloggi (5)

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63.

in classe A: maggiorazione del 10 per cento;
b) alloggi (5)

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63.

in classe B: maggiorazione del 5 per cento.
Art. 23
Canone minimo
1. Il canone minimo, determinato in 40 euro mensili, è corrisposto esclusivamente dai nuclei familiari che versino in una delle situazioni socio economiche sotto indicate:
a) nuclei percettori di reddito annuo costituito esclusivamente da pensione sociale o da pensione minima INPS, o da lavoro dipendente o assimilato di importo inferiore ad una pensione minima INPS;
b) accertato stato di disoccupazione o inoccupazione;
c) occupazione saltuaria con reddito da lavoro dipendente inferiore al limite minimo di tassazione.
Art. 24
Canone sociale
1. I nuclei familiari con reddito imponibile complessivo non superiore all’importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, da pensione ovvero percepito a titolo di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), di assegno di disoccupazione (ASDI), di disoccupazione collaboratori (DIS-COLL), di cassa integrazione guadagni (CIG), di mobilità, corrispondono un canone sociale pari al 7 per cento del reddito suddetto, calcolato con applicazione delle sole riduzioni per carico di famiglia di cui all’articolo 22, e comunque non inferiore all'importo di 40 euro.
2. Il canone di cui al comma 1 non può essere superiore all’importo risultante dal prodotto del costo convenzionale a metro quadrato, moltiplicato per la superficie dell’alloggio calcolata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Norme per l'edilizia residenziale).
Art. 25
Canone ordinario protetto
1. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale, calcolato nei modi di cui all’articolo 22, non superiore a 16.500 euro, corrispondono un canone pari al 12 per cento del reddito complessivo convenzionale.
2. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale non superiore al limite di cui al comma 1, aumentato del 75 per cento, corrispondono un canone pari al 14 per cento del reddito complessivo convenzionale.
3. Il canone di cui al presente articolo non può essere superiore all’importo calcolato ai sensi del comma 2 dell’ articolo 24.
4. Il canone protetto di cui al presente articolo non può comunque essere inferiore a 80 euro, fatto salvo quanto disposto al comma 3.
Art. 26
Canone massimo di solidarietà
1. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale, calcolato nei modi di cui all’articolo 22, superiore al limite di cui all’articolo 25, comma 2, corrispondono un canone pari al 16 per cento del reddito complessivo convenzionale.
2. Il canone di cui al presente articolo non può essere superiore al doppio dell’importo calcolato ai sensi dell’articolo 24, comma 2.
3. Il canone massimo non può comunque essere inferiore a quello calcolato ai sensi dell’articolo 24, comma 2 .
Art. 27
Maggiorazione del canone di locazione per sottoutilizzo
1. Nei casi di sottoutilizzo di cui all'articolo 12, comma 6, il canone mensile è incrementato di un importo pari a 50 euro per ogni vano utile dell'alloggio che determina i casi di sottoutilizzo ivi previsti. In caso di sottoutilizzo per la presenza di mezzo vano in più, la suddetta maggiorazione del canone è dimezzata. Le maggiorazioni del canone sono applicate in forma ridotta, pari al 50 per cento di quanto previsto al periodo precedente, nel caso del canone di cui agli articoli 23 e 24.
2. Per i nuclei che risultino assegnatari di un alloggio al momento dell’approvazione del regolamento di utenza di cui all’articolo 15, comma 1, e per i quali sia accertata una situazione di sottoutilizzo comunicata ai sensi dell’articolo 20, comma 7, l’applicazione della maggiorazione del canone per sottoutilizzo decorre dal mese successivo alla mancata accettazione dell’alloggio adeguato proposto.
3. I nuclei familiari che hanno sottoscritto il regolamento di utenza contenente l’impegno ad aderire alla procedura di mobilità in caso di sopravvenute condizioni di sottoutilizzo, al momento della notifica di cui all’articolo 20, comma 7, sono tenuti a comunicare entro trenta giorni dalla stessa la eventuale volontà di non dare corso all’impegno assunto e di non aderire alle procedure di mobilità. In tal caso l’applicazione della maggiorazione del canone decorre dal mese successivo alla comunicazione stessa.
4. In caso di inottemperanza al provvedimento di mobilità, salva la sussistenza, per una sola volta, di motivazioni oggettive verificate dal Comune, l'assegnatario che ha sottoscritto il regolamento di utenza contenente l’impegno ad aderire alla procedura di mobilità, e non abbia comunicato la volontà di non dare corso alla stessa nei tempi previsti al comma 2, è tenuto a corrispondere il canone calcolato ai sensi del comma 1. Sarà inoltre applicata una penale pari alla differenza tra il canone così calcolato e quello effettivamente corrisposto per tutto il periodo intercorso tra la notifica di cui all’articolo 20, comma 7, e il diniego alla mobilità, incrementata del 10 per cento. Il mancato pagamento di quanto dovuto costituisce causa di avvio delle procedure di decadenza dall'assegnazione.
Art. 28
Accertamento periodico della situazione reddituale
1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata dal soggetto gestore tutti gli anni dispari relativamente ai redditi conseguiti nell’anno precedente, o comunque risultanti dall’ultima dichiarazione disponibile.
2. A seguito dell’accertamento si provvede, ove del caso, alla variazione del canone, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento ha avuto luogo.
3. Qualora l’assegnatario non produca immotivatamente la documentazione richiesta o dichiari un reddito inattendibile, si applica, con effetto dalla data di cui al comma 2, un canone sanzionatorio di importo pari a quello massimo applicato ai sensi dell’articolo 26; è altresì applicata la procedura di decadenza ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera i).
4. Nel caso in cui, per gravi e giustificati motivi, la documentazione richiesta sia presentata oltre i termini, il canone è ricalcolato, ove del caso, con effetto dalla data di cui al comma 2, secondo la effettiva condizione dell’assegnatario.
5. Anche al di fuori degli accertamenti periodici di cui al presente articolo, l’assegnatario che abbia subito nell’anno precedente una diminuzione di reddito, può chiedere la corrispondente riduzione del canone. Il soggetto gestore, qualora ricorrano le condizioni per l’accoglimento della domanda, provvede a variare la collocazione ed adeguare conseguentemente il canone, con decorrenza dal secondo mese successivo a quello della richiesta.
6. Qualora il nucleo familiare subisca una diminuzione di reddito nel corso dell'anno per una delle cause indicate dall'articolo 14, comma 3, debitamente documentata, può chiedere la corrispondente riduzione anticipata del canone al soggetto gestore, che provvede all'adeguamento con decorrenza dal secondo mese successivo a quello della documentata richiesta, nelle more del ricalcolo del canone effettivo ai sensi del comma 5.
Art. 29
Utilizzazione del canone di locazione
1. Il canone di locazione degli immobili di ERP è diretto a compensare i costi generali, di amministrazione e fiscali sostenuti per la gestione degli immobili e per il pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali e regionali, nonché a consentire:
a) i versamenti al fondo sociale di cui all’articolo 31;
b) interventi di manutenzione ordinaria;
c) il recupero di una quota di risorse, versata negli appositi conti di contabilità speciale, che rimane nella disponibilità del soggetto gestore, il cui utilizzo è destinato, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, esclusivamente alla riqualificazione e all’incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante il recupero e la manutenzione straordinaria dello stesso, nonché la nuova costruzione.
2. I soggetti gestori provvedono alla rendicontazione dei proventi derivanti dai canoni, delle spese di gestione del patrimonio edilizio, degli interventi di manutenzione ordinaria, dell’utilizzo del fondo sociale di cui all’articolo 31, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la rendicontazione, secondo le modalità di monitoraggio, rendicontazione, verifica e controllo stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 3, comma 2.
3. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati.
4. I comuni verificano, secondo le direttive regionali definite con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, il livello di efficacia, efficienza ed economicità dei soggetti gestori avendo a riferimento:
a) i livelli di servizio garantiti nella gestione del patrimonio e nella realizzazione di nuovi interventi;
b) il grado di soddisfazione dell'utenza;
c) i costi di gestione ed amministrazione;
d) i costi degli organi di amministrazione;
e) le quote dei canoni destinate alla manutenzione del patrimonio;
f) il livello della morosità esistente o la riduzione della morosità.
5. I comuni adottano programmi di miglioramento volti, anche attraverso sinergie tra diversi soggetti gestori, all'incremento degli indici di efficienza organizzativa e di efficacia dei risultati.
Art. 30
Morosità di pagamento del canone di locazione
1. Il ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento comporta l’applicazione di una penale in misura pari all'1,5 per cento dell'importo complessivo, relativo al canone di locazione e alle spese accessorie, dovuto per ogni mese di ritardo del pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora. Sul ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie si applica altresì l’interesse annuo nella misura legale. (6)

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 64 .

2. La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie è causa di risoluzione del contratto e di decadenza dall’assegnazione. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l’assegnatario ai fini di quanto dovuto per la conduzione dell’alloggio assegnato.
3. In via eccezionale la morosità può essere sanata qualora il pagamento della somma dovuta, maggiorata della penale e dell’interesse legale, nonché delle spese legali e di procedimento, avvenga entro il termine stabilito all’atto della messa in mora. L’assegnatario può altresì concordare con il soggetto gestore un piano di rientro dal debito contratto. In caso di attivazione del procedimento di decadenza di cui all'articolo 38, comma 5, il pagamento della somma di cui sopra può comunque avvenire, con effetto sanante, entro il termine fissato per il rilascio dell’alloggio dal provvedimento di decadenza. In tali casi il suddetto provvedimento di decadenza viene revocato.
4. Previo accertamento del soggetto gestore e conseguente autorizzazione del comune, la morosità derivante da una delle cause di cui all’articolo 14, comma 3, debitamente documentate dall’interessato entro novanta giorni dal momento in cui si verifica l’evento che ha dato luogo alla morosità stessa, qualora ne sia derivata l’impossibilità di sostenere il pagamento del canone di locazione dovuto e delle quote per servizi, non è causa di risoluzione del contratto, né di decadenza dall’assegnazione, né comporta l’applicazione della penale di cui al comma 1.
Art. 31
Fondo sociale
1. Ogni soggetto gestore costituisce un fondo sociale destinato a:
a) intervenire nel pagamento delle utenze in presenza di necessità di intervento nei casi di morosità incolpevole;
b) compensare i crediti inesigibili;
c) realizzare interventi urgenti di manutenzione non precedentemente programmati.
2. Il fondo sociale è alimentato con una quota annuale delle entrate dai canoni di locazione nella misura del 3 per cento.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 64 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.