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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019

CAPO I
Modalità di accesso, assegnazione e utilizzazione degli alloggi di ERP
Art. 6
Alloggi soggetti alla disciplina regionale
1. La disciplina di cui alla presente legge si applica agli alloggi di ERP, ossia a quelli in qualunque tempo acquisiti, realizzati o recuperati dallo Stato, da enti pubblici territoriali e dalle società di gestione del patrimonio di ERP, a totale carico o con il concorso dello Stato, della Regione e di enti pubblici territoriali, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'ERP, e gli alloggi costituiti con programmi speciali o straordinari.
2. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati da imprese, cooperative, o dai soggetti di cui al comma 1, con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;
c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso dello Stato o della Regione.
3. Le norme della presente legge relative alla determinazione del canone di locazione degli alloggi si applicano altresì agli alloggi di servizio, ossia a quelli per i quali la legge prevede la concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti.
4. La Giunta regionale, su proposta dell’ente proprietario, può autorizzare l’esclusione temporanea o permanente dall’applicazione della presente legge di taluni degli alloggi di cui al comma 1, ove speciali circostanze giustifichino la sottrazione alle finalità sociali proprie dell’ERP. La valutazione della proposta di esclusione terrà conto dell‘esigenza di evitare fenomeni di periferizzazione degli insediamenti ERP. L’autorizzazione è in ogni caso subordinata all’adozione di forme di compensazione, finalizzate a mantenere inalterato il potenziale del patrimonio di ERP.
5. Sono altresì soggetti alla disciplina della presente legge le case parcheggio ed i ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell’uso contingente per i quali sono stati realizzati e purché abbiano standard tipologici abitativi adeguati.
6. I soggetti gestori garantiscono l'aggiornamento dei dati relativi agli alloggi ed ai nuclei familiari assegnatari per l’implementazione del sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 2, con le modalità definite dalla delibera della Giunta regionale di cui allo stesso articolo, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
7. Con bandi speciali la Giunta regionale provvede a localizzare gli interventi destinati alla soluzione dei problemi abitativi di particolari categorie sociali, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).
Art. 7
Bandi di concorso
1. I comuni, singolarmente o in forma associata, procedono ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere i) e j), della l.r. 77/1998 all'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di mobilità, disciplinando con regolamento in particolare i seguenti oggetti:
a) il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione, sulla base dello schema definito dalla Assemblea LODE, ovvero concordato in forma associata nell’ambito delle intese o accordi di cui all’articolo 3 comma 3;
b) il contenuto della domanda e le relative modalità di presentazione;
c) l'istituzione delle commissioni, comunali o intercomunali, per la formazione delle graduatorie di assegnazione, la relativa composizione e le competenze tecniche dei membri interni, nominati dai comuni tra i propri dirigenti e funzionari, e dei membri esterni, nominati dai comuni in qualità di tecnici esperti, garantendo altresì la presenza di almeno un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli inquilini, purché in possesso delle necessarie competenze tecniche;
d) il procedimento di formazione e di pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, le modalità di aggiornamento delle stesse, nonché forme e termini di ricorso avverso le graduatorie stesse;
e) le modalità di individuazione degli alloggi da assegnare secondo l’ordine stabilito dalla graduatoria, con particolare riguardo alle fasi dell'identificazione, della consegna e dell’eventuale rinuncia.
2. I comuni, singolarmente o in forma associata, procedono all'emanazione, almeno ogni quattro anni, di un bando di concorso pubblico per l'assegnazione degli alloggi di ERP, in un periodo dell'anno che consenta di acquisire la documentazione aggiornata, relativa all'ultimo anno utile, della situazione economica dei richiedenti. Il bando deve in ogni caso interessare un territorio con popolazione residente non inferiore a diecimila abitanti.
3. Possono partecipare al bando nei termini previsti dal regolamento di cui al comma 1 e, comunque, non inferiori a sessanta giorni dalla pubblicazione, mediante presentazione della relativa domanda, i seguenti soggetti:
a) nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio;
b) soggetti già collocati in graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli;
c) soggetti già assegnatari.
4. Con appositi accordi o convenzioni, i comuni possono prevedere che nella predisposizione di graduatorie, uniche o disgiunte, siano garantite, a fronte delle rispettive esigenze abitative, quote di alloggi per ciascuno dei comuni interessati, o possono stabilire che l’efficacia delle graduatorie sia intercomunale.
5. I comuni possono procedere, altresì, all'emanazione di bandi di aggiornamento biennali o annuali, in base alla periodica rilevazione delle sopravvenute esigenze abitative sul territorio.
6. La domanda presentata dai richiedenti conserva la sua validità per quattro anni dalla data di pubblicazione del bando al quale gli stessi hanno partecipato, fatte salve eventuali integrazioni da presentare in occasione dei bandi di aggiornamento, e deve essere ripresentata a fronte del bando immediatamente successivo, pena la cancellazione dalla relativa graduatoria.
7. I comuni possono riservare, previa informazione alla Giunta regionale, un'aliquota non superiore al 40 per cento degli alloggi da assegnare annualmente nel proprio ambito territoriale, con bandi speciali o attraverso la formulazione di apposite graduatorie, a soggetti in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, per i seguenti motivi:
a) specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, di cui all'articolo 14, comma 2;
b) peculiari esigenze locali.
8. I comuni e i soggetti gestori assicurano la massima pubblicità e facilità di consultazione dei bandi e curano, in particolare, la pubblicazione dei contenuti di cui al comma 1 nell’ambito di un’apposita sezione del proprio sito istituzionale.
9. L’ufficio relazioni con il pubblico dei comuni garantisce il servizio di informazione sulle modalità di accesso agli alloggi di ERP.
Art. 8
Requisiti per l'accesso agli alloggi
1. Gli alloggi di ERP sono assegnati dai comuni, sulla base della graduatoria di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), ai nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti specificati nell'allegato A.
2. I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti dal nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell’assegnazione dell’alloggio, fatta eccezione per quelli di cui all’allegato A, paragrafo 2, lettere a), b) e b bis), che sono soddisfatti dal soggetto richiedente. (1)

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 60 .

3. Particolari requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal comma 1 possono essere stabiliti con i provvedimenti regionali di localizzazione, in relazione all’assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero con i bandi comunali, finalizzati ad ovviare a peculiari esigenze locali.
Art. 9
Soggetti richiedenti
1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato A.
2. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:
a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della Sito esternolegge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.
3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:
a) le coppie coniugate;
b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Sito esternolegge 76/2016 ;
c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.
4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:
a) i componenti di coppie di futura formazione;
b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.
Art. 10
Formazione e validità della graduatoria
1. A seguito dell'emanazione dei bandi di concorso di cui all'articolo 7 e alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione, ad eccezione di quelli di cui all’allegato A, paragrafo 2, lettera d2), nonché degli elementi che hanno dato luogo ai punteggi, i comuni formano le graduatorie di assegnazione sulla base dei punteggi di cui all’allegato B e del criterio di priorità di cui al comma 6. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare.
2. Le condizioni per l’attribuzione dei punteggi sono individuate dall’allegato B.
3. La graduatoria definitiva conseguente all'emanazione del bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune o dei comuni che hanno emanato il bando e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.
4. La graduatoria definitiva può essere aggiornata tramite l'emanazione di bandi di aggiornamento biennali o annuali, in base a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5.
5. La graduatoria definitiva è valida per tutti gli alloggi di ERP di nuova costruzione e di risulta, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare.
6. Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c); in caso di parità anche delle relative situazioni economiche la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.
Art. 11
Assegnazione e utilizzo autorizzato degli alloggi
1. Gli alloggi di ERP sono assegnati in base alle seguenti procedure:
a) assegnazione ordinaria dell'alloggio;
b) assegnazione in mobilità dell'alloggio;
c) utilizzo autorizzato dell'alloggio.
Art. 12
Assegnazione ordinaria degli alloggi
1. All'assegnazione degli alloggi provvedono i comuni nei quali si trovano gli alloggi stessi, esclusivamente sulla base della graduatoria definitiva, salvo che sia disposto diversamente da specifico accordo o convenzione tra comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 4. All’atto dell’assegnazione degli alloggi i comuni accertano la permanenza dei requisiti per l'assegnazione. Per il requisito relativo alla situazione economica di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera c), si applica il limite massimo vigente al momento della verifica.
2. Preliminarmente all’assegnazione degli alloggi il comune procede alla ricognizione dei componenti del nucleo familiare al fine della loro qualificazione come soggetti titolari del diritto all’assegnazione dell’alloggio, in base a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2. A tal fine, il comune verifica la composizione del nucleo familiare relativamente alla fuoriuscita di componenti indicati nella domanda o alle eventuali altre variazioni.
3. Per l’accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti di cui all'allegato A, paragrafo 2, dichiarati nella domanda, il comune può accedere direttamente alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate, previa intesa con le stesse, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Per la verifica del requisito di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il comune, acquisito il dato relativo all’IVIE (Imposta sul valore degli immobili all’estero) contenuto nella dichiarazione ISEE, può procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.
4. Ai fini dell'individuazione degli alloggi da assegnare ai richiedenti aventi titolo, all'atto dell'assegnazione i comuni verificano la composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili, nonché all'ubicazione e alla collocazione degli alloggi stessi. In caso di nuclei familiari con presenza di soggetti disabili sono individuati preferibilmente alloggi facilmente accessibili. Nell'individuazione degli alloggi da assegnare i comuni perseguono l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle necessità abitative dei nuclei familiari, tenendo conto altresì del contesto abitativo al fine di assicurare la massima integrazione e coesione sociale, nonché la pacifica convivenza, anche avvalendosi dell’operato delle commissioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c.
5. I comuni non possono di norma assegnare alloggi di dimensioni tali da originare situazioni di sottoutilizzo. Eventuali eccezioni, dovute alla tipologia dei nuclei familiari, devono essere adeguatamente motivate.
6. La situazione di sottoutilizzo di cui al comma 5 si verifica quando il numero dei vani utili dell’alloggio, calcolati secondo quanto disposto dall'Allegato C, punto 2, risulti superiore di oltre un vano e mezzo rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare.
7. Qualora il comune accerti una situazione di sottoutilizzo ai sensi del comma 6, il canone di locazione è rideterminato in base al disposto dell'articolo 27, commi 1, 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 20.
8. I comuni non possono assegnare alloggi tali da originare situazioni di sovraffollamento, con complessivamente due o più persone a vano utile , salvo particolari situazioni da motivare adeguatamente. (2)

Parole aggiunte con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 61 .

Art. 13
Assegnazione in mobilità degli alloggi
1. Il comune procede all'assegnazione in mobilità qualora, accertata una situazione di sottoutilizzo ai sensi dell'articolo 12, comma 6, o dell'articolo 20, comma 7, o una situazione di sovraffollamento dell’alloggio individui un alloggio adeguato alla ricollocazione del nucleo familiare ivi residente. Nei casi di cui all’articolo 20, comma 7, il canone di locazione è altresì rideterminato in base al disposto dell'articolo 27, commi 1, 2 e 3.
2. Per il nucleo familiare nei cui confronti sia stata disposta l'assegnazione in mobilità dell'alloggio utilizzato, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, restano precluse le variazioni di cui all'articolo 17, eccetto quelle consentite al comma 4, nonché l'ospitalità temporanea di cui all'articolo 18, comma 1.
3. Al fine di favorire le procedure di mobilità nelle medesime zone e contesti sociali ove gli assegnatari in sottoutilizzo già abitano, i comuni possono procedere, laddove possibile ai sensi delle normative vigenti, al frazionamento o accorpamento di alloggi resisi disponibili.
Art. 14
Utilizzo autorizzato degli alloggi
1. L’utilizzo autorizzato dell’alloggio è una modalità provvisoria di conferimento dell’alloggio ad un nucleo familiare non assegnatario.
2. Nell'ambito della percentuale massima di riserva del 40 per cento degli alloggi da concedere annualmente in assegnazione ai sensi dell'articolo 7, comma 7, i comuni possono disporre autorizzazioni all’utilizzo provvisorio di alloggi di ERP. A tal fine, i comuni autorizzano l’utilizzo degli alloggi a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l’accesso agli alloggi ERP che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante dalle seguenti fattispecie:
a) pubbliche calamità;
b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza;
c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole come definita al comma 3;
d) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;
e) grave disabilità e temporanea impossibilità nell’abbattimento delle barriere architettoniche dell’alloggio utilizzato;
f) provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio;
g) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell’alloggio;
h) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua e/o un soggetto, portatore di handicap o affetto da disagio psichico, riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), l'utilizzo dell'alloggio è autorizzato qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo, per le seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) perdita del lavoro per licenziamento;
b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato, o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali. (3)

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 62 .

4. Il comune è tenuto a determinare graduatorie specifiche per i nuclei di cui sono accertate le condizioni elencate al comma 2.
5. Il comune è tenuto ad una valutazione preventiva della particolare e disagiata condizione economica e sociale del nucleo medesimo, della situazione abitativa del proprio territorio in relazione alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERP e al numero degli alloggi pubblici e privati disponibili per le finalità dell'edilizia abitativa pubblica.
6. Entro il limite di cui al comma 2, i comuni possono altresì destinare gli alloggi di cui alla presente legge al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruenti di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare. Gli alloggi sono assegnati sulla base di programmi di intervento dei comuni.
7. Gli alloggi di cui al comma 6 vengono utilizzati per le finalità ivi previste per tutto il periodo in cui perdurino le esigenze che ne hanno determinato la loro speciale destinazione. I comuni effettuano periodicamente, almeno ogni due anni, le opportune verifiche sulla permanenza dei motivi di assegnazione.
8. L’utilizzazione degli alloggi concessi ai sensi del comma 2 è autorizzata per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria e, comunque, fino ad un termine massimo di otto anni. Venute meno le condizioni che ne hanno determinato l'autorizzazione e, comunque, decorso il suddetto termine, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 in materia di occupazione degli alloggi.
9. È consentita dal soggetto gestore la permanenza nell'alloggio con autorizzazione all'utilizzo dello stesso a soggetti facenti parte del nucleo familiare, non titolari del diritto di assegnazione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, ma aventi titolo al subentro nel contratto di locazione dell'assegnatario, in base alle vigenti disposizioni di legge, nei confronti dei quali si procede alla stipula di un contratto di locazione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4.
10. L’autorizzazione all’utilizzo temporaneo dell’alloggio non costituisce titolo per l’assegnazione, ma costituisce punteggio per la formazione delle graduatorie di accesso per i bandi di assegnazione. In costanza di utilizzazione temporanea resta, peraltro, precluso qualsiasi incremento nella composizione del nucleo familiare che determini condizioni di sovraffollamento, o comunque non debitamente autorizzato.
Art. 15
Rapporto di locazione
1. I diritti e i doveri derivanti dall'atto di assegnazione sono quelli disciplinati dalla presente legge, dal regolamento di utenza e dal regolamento di autogestione, approvati dai comuni sulla base dello schema definito dalla Assemblea LODE, ovvero concordato in forma associata nell’ambito delle intese o accordi di cui all’articolo 3 comma 3, sentiti gli organismi rappresentativi dell'utenza.
2. Il regolamento di utenza è parte integrante del contratto e deve essere esplicitamente accettato e controfirmato dall’assegnatario all’atto della sottoscrizione del contratto di locazione, e contiene, fra l’altro, l’impegno al reperimento di un alloggio adeguato in caso di sopravvenuta situazione di sovraffollamento dell’alloggio originariamente assegnato, così come l’impegno ad aderire alla procedura di mobilità in caso di sopravvenute condizioni di sottoutilizzo.
3. Il rapporto locativo derivante dall’assegnazione ordinaria è a tempo indeterminato ed è formalizzato con contratto di locazione.
4. Il rapporto locativo avente titolo diverso dall’assegnazione ordinaria è a tempo determinato per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato l'attribuzione, e comunque per un periodo massimo di sei anni, ed è formalizzato con un contratto di locazione.
5. Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio assegnato.
6. Il mancato rispetto delle norme di contratto e di regolamento, anche secondo quanto disposto all’articolo 32, comma 2, comporta, previa diffida del soggetto gestore, l’applicazione di una penale di ammontare minimo pari ad una mensilità del canone come calcolato ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 3, fino ad un massimo di quattro mensilità del canone medesimo, fatto comunque salvo, in caso di particolare gravità, il procedimento di decadenza dall'assegnazione che costituisce titolo di risoluzione del contratto di locazione e di cessazione dell'utilizzo autorizzato dell'alloggio di cui all'articolo 14.
Art. 16
Assegnazione degli alloggi da ripristinare
1. Al fine di ridurre i tempi di inoccupazione degli alloggi di risulta e rispondere ai bisogni dei beneficiari in attesa di assegnazione, i comuni, d’ufficio o su richiesta degli interessati secondo l’ordine di graduatoria, e previo accordo con il soggetto gestore, possono destinare ai fini della presente legge alloggi non ripristinati per l'attuazione diretta, da parte degli assegnatari, di opere di integrazione, di riqualificazione e di manutenzione dei suddetti alloggi. Tale disposizione si applica altresì su richiesta degli interessati in corso di locazione.
2. I criteri, le condizioni e le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono definite nel regolamento di utenza di cui all’articolo 15, comma 1.
3. Le attività di cui al comma 1 sono regolamentate uniformemente negli ambiti territoriali di riferimento sulla base di specifiche convenzioni stipulate tra il soggetto gestore e l'assegnatario, che definiscono la tipologia dei lavori da eseguire nonché le relative spese, nel rispetto delle norme tecniche applicabili all'ERP, nonché delle norme che disciplinano la sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori, debitamente certificate.
4. Nelle convenzioni di cui al comma 3 viene altresì stabilito l'eventuale anticipo delle spese per i lavori da parte dell'assegnatario medesimo e lo scomputo delle stesse dal canone di locazione.
Art. 17
Variazioni del nucleo familiare
1. All’atto dell’assegnazione dell’alloggio il comune individua i componenti del nucleo familiare titolari del diritto di assegnazione ai sensi dell’articolo 12, comma 2.
2. Qualsiasi variazione anagrafica del nucleo familiare intervenuta successivamente all’assegnazione dell’alloggio deve essere comunicata dall'assegnatario al soggetto gestore entro sessanta giorni.
3. La variazione del nucleo familiare è autorizzata dal soggetto gestore salvo che ciò comporti una situazione di sovraffollamento di cui all’articolo 12, comma 8. Il soggetto gestore provvede a verificare la permanenza dei requisiti del nucleo familiare variato compresa l'eventuale modifica del reddito familiare per il ricalcolo del canone di locazione.
4. Non è soggetta ad autorizzazione da parte del soggetto gestore la comunicazione di variazione riguardante i casi di matrimonio, convivenza more uxorio, convivenze di fatto e unioni civili di cui alla Sito esternolegge 76/2016 , nascite, adozioni e affidamenti preadottivi, nonché derivante da rapporto di filiazione.
5. Qualora la variazione del nucleo familiare non sia comunicata o non sia stata autorizzata o sia accertata in sede di controllo straordinario o di verifica biennale dei requisiti per la permanenza, viene applicata al nucleo assegnatario una penale pari ad una mensilità del canone come calcolato ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 3. Il soggetto gestore provvede a verificare la permanenza dei requisiti del nucleo familiare variato compresa l'eventuale modifica del reddito familiare per il ricalcolo del canone di locazione.
6. Nel caso della perdita dei requisiti per la permanenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38. Il soggetto gestore provvede alla verifiche anche su segnalazione dell'ufficio dell'anagrafe comunale.
7. In caso di decesso o di abbandono dell’alloggio da parte di tutti i componenti aventi titolo all'assegnazione, gli altri soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare, ai sensi del comma 2, non hanno titolo all’assegnazione ordinaria dell'alloggio ma è consentito loro l’utilizzo autorizzato ai sensi dall’articolo 14, comma 9.
8. Nei casi di cui al comma 7 hanno comunque titolo all'assegnazione ordinaria dell'alloggio i figli nati, adottati e in affidamento preadottivo, il coniuge, il convivente di cui alla Sito esternolegge 76/2016 , e il convivente more uxorio, purché anagraficamente conviventi da almeno dodici mesi. Il vincolo dei dodici mesi di cui al periodo precedente non si applica se dalla convivenza sono nati figli.
Art. 18
Ospitalità temporanea
1. È ammessa, previa richiesta motivata dell'assegnatario al competente soggetto gestore e conseguente autorizzazione del medesimo, l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti dalla data del suo rilascio, e rinnovabile una sola volta per altri sei mesi. Durante il periodo di ospitalità il soggetto gestore applica un'indennità aggiuntiva pari al 25 per cento del canone di locazione. Qualora l'ospitalità si protragga oltre tali termini, per un massimo di ulteriori dodici mesi, l'indennità aggiuntiva è elevata al 50 per cento del canone di locazione. Oltre tale termine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38 per la decadenza dall’assegnazione.
2. Qualora l'ospitalità non sia richiesta o non sia stata autorizzata o sia accertata in sede di controllo straordinario o di verifica biennale dei requisiti per la permanenza, il soggetto gestore, oltre alla maggiorazione del canone di cui al comma 1, applica una penalità pari ad una mensilità del canone come calcolato ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 3.
3. È ammessa altresì, previa motivata e documentata comunicazione dell'assegnatario al soggetto gestore, la coabitazione di terze persone che prestano attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, legate allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di impiego, senza limiti temporali. In tal caso non si applica l'indennità aggiuntiva di cui al comma 1. In questo caso, anche qualora il coabitante abbia acquisito la residenza anagrafica nell'alloggio, lo stesso è tenuto a lasciare l'alloggio al termine del rapporto che giustifica la coabitazione; conseguentemente la residenza anagrafica nell'alloggio non costituisce titolo per il subentro.
4. L'ospitalità temporanea e la coabitazione non comportano inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare e pertanto non producono effetti ai fini del cambio dell'alloggio, della determinazione del reddito e del canone del nucleo familiare stesso anche nei casi di eventuale acquisizione della residenza.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 62 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 64 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 65 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.