Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019
Art. 31
Fondo sociale
1. Ogni soggetto gestore costituisce un fondo sociale destinato a:
a) intervenire nel pagamento delle utenze in presenza di necessità di intervento nei casi di morosità incolpevole;
b) compensare i crediti inesigibili;
c) realizzare interventi urgenti di manutenzione non precedentemente programmati.
2. Il fondo sociale è alimentato con una quota annuale delle entrate dai canoni di locazione nella misura del 3 per cento.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.