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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019

Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR, e a tal fine individua l'ammontare delle risorse, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi.
2. La Regione, in applicazione delle funzioni assegnatele dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica), al fine di rendere più efficace ed efficiente la rilevazione dei fabbisogni, la allocazione delle risorse ed il loro utilizzo, con deliberazione della Giunta regionale, da assumere entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentiti i comuni, provvede:
a) alla organizzazione di un sistema informativo integrato a livello regionale, che consenta la puntuale conoscenza dei dati inerenti al patrimonio ERP, la implementazione della banca dati dell’Osservatorio sociale regionale, istituito ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), nonché la elaborazione e diffusione del rapporto sulla condizione abitativa di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 5, e permetta altresì di accrescere l’efficacia nella determinazione dei piani e dei programmi di intervento. A tal fine i soggetti gestori ed i comuni sono tenuti a garantire il necessario flusso informativo dei dati in loro possesso anche attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica, predisposta dalla Regione, che consenta il trasferimento in tempo reale, o a scadenze predeterminate, dei dati ritenuti utili ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
b) alla determinazione di livelli prestazionali atti a garantire la sostenibilità del sistema, con particolare riferimento alla manutenzione del patrimonio e ai costi di funzionamento amministrativo del sistema regionale di ERP.
3. La Regione, al fine di perseguire la necessaria razionalizzazione del sistema ERP, favorisce, anche tramite intese e accordi con i soggetti interessati di seguito indicati:
a) la definizione di uno schema tipo di contratto di servizio fra comuni e soggetti gestori, al fine di uniformare a livello regionale i rapporti fra i soggetti titolari delle funzioni di gestione del patrimonio ERP, basato su un modello che consenta il massimo livello di reinvestimento nel settore delle risorse derivanti dai canoni, escludendo ogni forma di remunerazione dei comuni;
b) la definizione di modelli organizzativi funzionali e decisionali in ambito di livello ottimale di esercizio (LODE), che garantiscano la rappresentatività di tutti i comuni partecipanti e favoriscano la ricerca del massimo consenso nei processi decisionali, contrastando il prevalere di posizioni dominanti;
c) la definizione di modelli organizzativi che consentano di incrementare il livello di efficacia ed efficienza nei processi di gestione del patrimonio ERP, anche attraverso lo svolgimento di specifiche funzioni in forma associata fra più soggetti gestori, preferibilmente afferenti alla stessa area vasta, in particolare per quanto riguarda la funzionalità degli stessi nelle attività di stazioni appaltanti. Le aree vaste di riferimento sono: Toscana centro (LODE Firenze, Prato, Pistoia, Empolese), Toscana Nord-ovest (LODE Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno), Toscana Sud-est (LODE Siena, Grosseto, Arezzo).
4. Il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 da parte dei diversi soggetti gestori può comportare l’applicazione di meccanismi premiali da definire con la delibera di Giunta regionale di cui al comma 2. Il mancato raggiungimento degli stessi per inerzia o inadempienza di uno o più dei soggetti coinvolti nel processo costituisce fattore determinante nelle decisioni di cui al comma 1, con la sospensione dei trasferimenti da un minimo del 10 per cento fino alla totalità delle risorse previste nei confronti degli enti inadempienti.
5. La Giunta regionale si impegna a:
a) predisporre annualmente, tramite l’Osservatorio sociale regionale di cui all’articolo 40 della l.r. 41/2005 , un rapporto sulla condizione abitativa in Toscana;
b) convocare annualmente una conferenza sulla condizione abitativa in Toscana, garantendo la partecipazione degli organismi rappresentativi a livello regionale dei comuni, dei soggetti gestori del patrimonio di ERP, dei rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei locatari, e i rappresentanti della commissioni di cui all’articolo 4. Alla conferenza possono essere invitati i rappresentanti delle prefetture-uffici territoriali del Governo e delle questure;
c) riferire annualmente al Consiglio regionale attraverso una specifica relazione che contiene i dati principali del rapporto di cui alla lettera a), e gli esiti della conferenza di cui alla lettera b), evidenziando le attività svolte e le criticità eventualmente riscontrate.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 64 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.