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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019

Art. 26
Canone massimo di solidarietà
1. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale, calcolato nei modi di cui all’articolo 22, superiore al limite di cui all’articolo 25, comma 2, corrispondono un canone pari al 16 per cento del reddito complessivo convenzionale.
2. Il canone di cui al presente articolo non può essere superiore al doppio dell’importo calcolato ai sensi dell’articolo 24, comma 2.
3. Il canone massimo non può comunque essere inferiore a quello calcolato ai sensi dell’articolo 24, comma 2 .

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 64 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.