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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019

Art. 2
Finalità
1. La Regione interviene, in particolare, per le seguenti finalità:
a) favorire il conseguimento di obiettivi di maggiore funzionalità, efficacia ed efficienza del sistema regionale di ERP;
b) introdurre elementi di maggiore sostenibilità ed equità nella determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP;
c) favorire un utilizzo degli alloggi di ERP funzionale alle esigenze dei nuclei familiari a cui vengono assegnati, anche attraverso la disciplina della mobilità;
d) garantire la dignità di tutte le donne e gli uomini in situazione di svantaggio economico e sociale attraverso l’assegnazione di alloggi adeguati ed a canoni economicamente accessibili.
2. La Regione stabilisce gli indirizzi delle politiche regionali in materia di ERP, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ).
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 , stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità per l'anno successivo, e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015 , individua gli interventi da realizzare, compresi quelli di cui all'articolo 3, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 64 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.