Menù di navigazione

Legge regionale 15 febbraio 2019, n. 9

Contributi per l’anno 2019 per le città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 20 febbraio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;


Vista la legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Il recupero dell’accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, quale intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed identitario della Regione, ha consentito di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato;


2. La platea delle amministrazioni comunali presentatrici di progetti si è rivelata ampia e i progetti sono stati di valore significativo, come risulta anche dalla nota del Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale che in data 31 gennaio 2018 richiedeva, in ragione di tali elementi, la disponibilità a trasferire risorse dal bilancio della Giunta regionale a quello del Consiglio regionale per sostenere finanziariamente un maggior numero di interventi;


3. È apparso quindi opportuno ripetere l’iniziativa di sostegno ai progetti di recupero e valorizzazione delle città murate della Toscana poiché, tramite questi interventi, si viene a promuovere e valorizzare la cultura e la memoria storica delle comunità locali, l’appartenenza identitaria per i cittadini residenti ed una maggiore capacità di richiamo turistico in borghi, città e castelli;


4. È pertanto opportuno rinnovare la concessione di contributi previsti dalla l.r. 46/2016 ;


5. Al fine di consentire una più rapida e semplificata attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e in considerazione dei tempi tecnici necessari all’espletamento delle procedure, è necessario prevedere l’adozione di un cronoprogramma da parte del dirigente competente ed è altresì necessario disporre l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
Contributi per l’anno 2019. Inserimento dell’articolo 6 ter nella l.r. 46/2016
1. Dopo l’articolo 6 bis della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana), è inserito il seguente:
Art. 6 ter - Contributi per l’anno 2019
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum di cui all’articolo 2 anche per l’anno 2019.
2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 4, entro il quale procedere alla pubblicazione del bando, è
il 31 marzo 2019.
3. A partire dall’anno 2019 i contributi sono concessi nel rispetto dei termini stabiliti dal crono programma adottato dal dirigente competente.
4. Non possono presentare domanda i comuni che hanno ottenuto il finanziamento oggetto di domanda tramite i contributi una tantum di cui all’articolo 2 negli anni precedenti.
”.
Art. 2
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 46/2016
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 9 della l.r. 46/2016 è aggiunto il seguente:
2 ter. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2019 per l’importo di euro 1.170.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale.
”.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.