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Legge regionale 15 febbraio 2019, n. 9

Contributi per l’anno 2019 per le città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 20 febbraio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;


Vista la legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Il recupero dell’accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, quale intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed identitario della Regione, ha consentito di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato;


2. La platea delle amministrazioni comunali presentatrici di progetti si è rivelata ampia e i progetti sono stati di valore significativo, come risulta anche dalla nota del Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale che in data 31 gennaio 2018 richiedeva, in ragione di tali elementi, la disponibilità a trasferire risorse dal bilancio della Giunta regionale a quello del Consiglio regionale per sostenere finanziariamente un maggior numero di interventi;


3. È apparso quindi opportuno ripetere l’iniziativa di sostegno ai progetti di recupero e valorizzazione delle città murate della Toscana poiché, tramite questi interventi, si viene a promuovere e valorizzare la cultura e la memoria storica delle comunità locali, l’appartenenza identitaria per i cittadini residenti ed una maggiore capacità di richiamo turistico in borghi, città e castelli;


4. È pertanto opportuno rinnovare la concessione di contributi previsti dalla l.r. 46/2016 ;


5. Al fine di consentire una più rapida e semplificata attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e in considerazione dei tempi tecnici necessari all’espletamento delle procedure, è necessario prevedere l’adozione di un cronoprogramma da parte del dirigente competente ed è altresì necessario disporre l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.