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Legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7

Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche allal.r. 45/1997 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 13 febbraio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e n bis), dello Statuto;


Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);


Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);


Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);


Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 44 (Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica);


Vista la legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), ed, in particolare, l’articolo 30;


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10 (Piano ambientale ed energetico regionale “PAER”);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72 (Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente “PRQA”. Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 novembre 2018;


Considerato quanto segue:


1. La produzione di energia elettrica da fonte geotermica rappresenta una caratteristica specifica della Toscana, non essendo presente in nessun’altra regione italiana nella peculiare forma in cui in essa è caratterizzata la coltivazione ;


2. I fluidi geotermici estratti nei diversi campi di coltivazione e destinati alla produzione di energia elettrica non hanno una composizione chimica uniforme, essendo questa legata alle caratteristiche geomorfologiche e geochimiche del sottosuolo interessato. In particolare, i fluidi estratti dai campi geotermici del Monte Amiata contengono inquinanti, per quantità e qualità, che impongono cautele maggiori per il loro sfruttamento;


3. È necessario assumere, quale livello massimo da non superare, lo scenario attuale delle emissioni in atmosfera, considerando l’effetto cumulativo delle stesse;


4. A fronte del riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, in particolare del d.lgs. 22/2010, la Regione è intervenuta, più volte, con l’obiettivo di assicurare un'attività di sfruttamento di tale energia quanto più compatibile con gli obiettivi previsti dalla pianificazione territoriale, dalla programmazione ambientale ed energetica regionale e nel rispetto della vocazione socio economica dei territori interessati;


5. La Regione Toscana, per quanto di propria competenza, ha inteso favorire la migliore collocazione possibile di tale energia nei contesti territoriali interessati, promuovendo accordi tra le istituzioni locali ed i soggetti titolari di concessioni, quali i protocolli di intesa siglati dalla Regione stessa, in data 20 dicembre 2007 (Accordo generale sulla geotermia) e in data 24 gennaio 2014, con la rete di imprese “Rete Geotermica”, nei quali sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo della geotermia in Toscana in termini di innovazione tecnologica, riduzione della pressione ambientale e miglioramento del quadro emissivo;


6. Attraverso il piano ambientale ed energetico regionale (PAER), la Regione si è posta l’obiettivo di sostenere, anche attraverso la geotermia, lo sviluppo della “green economy” per il raggiungimento dei traguardi comunitari di lotta ai cambiamenti climatici, riduzione delle emissioni da energie fossili e nucleari e transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;


7. Al fine di pianificare uno sviluppo dei programmi geotermici maggiormente coerente con le caratteristiche dei territori interessati, il Consiglio regionale, con la risoluzione 1° febbraio 2017, n. 140 (In merito alla definizione delle aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana), ha impegnato la Giunta regionale a definire le aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica di competenza regionale ai sensi del d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010 (1)

Parole aggiunte con l.r. 3 luglio 2019, n. 40, art. 1.

;


8. Abrogato (2)

Punto abrogato con l.r. 3 luglio 2019, n. 40, art. 1.

;


9. A seguito della sopracitata risoluzione 140/2017, la Giunta regionale ha avviato tale percorso di individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti geotermici di competenza regionale (3)

Parole inserite con l.r. 3 luglio 2019, n. 40, art. 1.

, a partire dalla decisione 2 maggio 2017, n. 40 (Indirizzi agli uffici della Giunta regionale per la predisposizione delle linee guida per la individuazione delle aree non idonee per la geotermia), finalizzato a definire tali aree mediante apposita integrazione al PAER, nonché valutando la necessità di un contestuale intervento sugli strumenti di pianificazione territoriale regionale;


10. Avuto riguardo all’esperienza maturata nelle principali aree geotermiche della regione, è necessario sviluppare una modalità di sfruttamento delle risorse geotermiche a fini energetici coniugando ed implementando le esigenze ambientali e lo sviluppo socio economico ed occupazionale dei territori;


11. Per garantire il migliore raggiungimento degli obiettivi di mitigazione ambientale e di sviluppo socio economico ed occupazionale delle aree geotermiche, è necessario:


a) perseguire il miglioramento della qualità dell’aria ambiente;


b) garantire inserimenti paesaggistici adeguati nell’insediamento di nuove centrali, nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT), con valenza paesaggistica;


c) acquisire un progetto industriale, richiesto dal d.m. sviluppo economico10 settembre 2010, che individui le positive ricadute socio economiche ed occupazionali connesse alla realizzazione dell’impianto per cui è richiesta l’autorizzazione;


12. L’obiettivo della mitigazione ambientale è perseguito attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie e modalità di gestione disponibili; questo, in particolare, per limitare le ore di non funzionamento degli impianti geotermoelettrici; sempre ai fini della mitigazione ambientale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e dalle disposizioni regionali vigenti, si prevede altresì l’introduzione di ulteriori disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti;


13. Il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG) s.c.r.l. è una società costituita da enti locali delle aree geotermiche della Toscana con la finalità di promuovere iniziative di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche medesime;


14. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r. 45/1997, la Regione ha disposto che la riscossione delle risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), del d.lgs. 22/2010 è delegata agli enti locali delle aree geotermiche, che la effettuano anche tramite gli organismi, di diritto pubblico o di diritto privato, partecipati da tali enti ed incaricati della realizzazione di progetti di investimento nelle aree geotermiche;


15. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30 della l.r. 40/2017, il contributo geotermico dovuto per il solo anno 2017 ai sensi dell’articolo 16, comma 4, lettera b), del d.lgs. 22/2010 è stato introitato direttamente dalla Regione, che lo ha utilizzato per acquisire quote di partecipazione al CoSviG s.r.l., fino al massimo consentito dallo statuto della società;


16. Al fine di assicurare la complessiva utilizzazione di tutte le risorse a favore delle aree geotermiche, è opportuno che il CoSviG s.c.r.l., alla cui compagine societaria partecipa dal 2017 anche la Regione Toscana, già individuato dai comuni delle aree geotermiche per adempiere alla riscossione dei contributi geotermici ai sensi del richiamato articolo 7, comma 2, della l.r. 45/1997, sia destinatario anche delle risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi da 1 a 3, del d.lgs. 22/2010;


17. È pertanto necessario modificare l’articolo 7 della l.r. 45/1997, prevedendo che la Giunta regionale, con deliberazione annuale, assegni a CoSviG s.c.r.l. anche le risorse derivanti dai canoni geotermici;


18. La legge regionale 3 aprile 2015, n. 44 (Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica) prevede per il titolare della concessione geotermica l’obbligo di cedere gratuitamente la anidride carbonica (CO2) prodotta dalle centrali geotermoelettriche;


19. Viene garantita la massima utilizzazione possibile dell’energia geotermica residua nel rispetto dei criteri dell’economia circolare che, oltre ad essere diventato uno dei principi comunitari di riferimento, è stata oggetto di un recente inserimento nell’ordinamento regionale attraverso una specifica modifica dell’articolo 4 dello Statuto; a tal fine è necessario prevedere che tutti i concessionari delle risorse geotermiche assicurino l’impiego dell’energia termica residua derivante dall’attività dell’impianto nella misura di almeno il 50 per cento di quella prodotta annualmente e non utilizzata per la produzione di energia elettrica, nonché l’utilizzo della CO2, in una percentuale pari ad almeno il 10 per cento di quella emessa dagli impianti di produzione di energia geotermoelettrica;


20. L’articolo 16, comma 10, del d.lgs. 22/2010 stabilisce che le scadenze di tutte le concessioni di coltivazione, riferite ad impianti di energia elettrica, sono allineate al 2024;


21. È necessario che il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche prescriva la continuità delle attività, alle medesime condizioni, collegate a quella geotermoelettrica, relative all'impiego del calore e della CO2;


22. È necessario che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, per assicurare l’immediata utilizzazione delle risorse derivanti dai gettiti geotermici per le finalità di miglioramento ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti geotermici;


Approva la presente legge

CAPO I
Disposizioni in materia di geotermia
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dei principi di tutela di cui all’articolo 6, comma 1, e all’articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), la presente legge disciplina le modalità di assegnazione della concessione di coltivazione o di autorizzazione di impianti, a seguito dell’esito positivo della ricerca.
2. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), la presente legge disciplina altresì le modalità di impiego delle risorse derivanti dall’attività geotermoelettrica, diverse da quelle di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), del d.lgs. 22/2010.
2 bis. Nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 22/2010, la presente legge si applica alle concessioni e alle autorizzazioni per lo sfruttamento della risorsa geotermica di competenza regionale. (4)

Comma aggiunto con l.r. 3 luglio 2019, n. 40, art. 2.

Art. 2
Rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni. Inserimento degli allegati A e B
1. Il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti nell’ambito delle concessioni esistenti e il rilascio delle nuove concessioni per media o alta entalpia è subordinato alla previsione, nell’ambito del progetto presentato a tali fini:
a) dell’utilizzo delle migliori tecnologie e modalità di gestione disponibili, al fine di ridurre le emissioni di gas inquinanti e limitare le ore di non funzionamento degli impianti geotermoelettrici a non più del 2 per cento del totale delle ore di funzionamento annuo, computando anche le frazioni orarie, in conformità a quanto specificato agli allegati A e B della presente legge;
b) della implementazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria presso i ricettori sensibili, finalizzato a monitorare l’acido solfidrico in continuo e, con campagne stagionali, il mercurio, l’arsenico, il boro, l’ammoniaca;
c) di un monitoraggio in continuo, con possibilità di accesso in remoto da parte della Regione, dell’autorità sanitaria locale e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), del funzionamento di tutti gli impianti, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito alle lettere a) e b);
d) del corretto inserimento paesaggistico dell’impianto nel territorio interessato e del recupero del collegamento con gli inserimenti di altri impianti esistenti, se alla stessa collegabili, dando conto:
1) degli specifici interventi volti a promuovere l’attuazione degli obiettivi generali relativi alle invarianti strutturali del piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di piano paesaggistico regionale, attraverso concrete applicazioni progettuali;
2) dei progetti locali volti a dare concreta attuazione agli obiettivi di qualità dei singoli ambiti, anche attraverso la presentazione di una specifica proposta di progetto di paesaggio, avente i contenuti di cui all’articolo 34 della disciplina del PIT – piano paesaggistico;
e) delle positive ricadute sociali, occupazionali ed economiche connesse alla realizzazione dell’impianto, da indicare ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), specificando, in particolare, in applicazione dei principi propri dell’economia circolare e compatibilmente con la tipologia di impianto:
1) le iniziative volte all’impiego dell’energia termica residua a favore del sistema economico locale o di progetti di teleriscaldamento, in una percentuale pari almeno al 50 per cento dell’energia termica prodotta annualmente e non utilizzata per la produzione di energia elettrica, da realizzare entro un anno dalla messa in esercizio dell’impianto;
2) le iniziative volte alla utilizzazione, in una percentuale pari ad almeno il 10 per cento, dell’anidride carbonica (CO2) emessa dall’impianto.
2. Le iniziative volte all’impiego dell’energia termica residua a favore del sistema economico locale, o di progetti di teleriscaldamento, possono essere realizzate da soggetti terzi, previa stipula di un atto convenzionale con il soggetto richiedente, con cui i soggetti terzi si impegnano alla realizzazione delle iniziative per l’intera durata della autorizzazione. La convenzione disciplina anche le modalità di subentro dello stesso concessionario, o di altro soggetto, nelle attività, in caso di inadempimento del terzo. In caso di cessazione dell’attività da parte del soggetto terzo, il concessionario, qualora non provveda direttamente, è tenuto a stipulare una convenzione entro il termine di diciotto mesi per la realizzazione delle attività, anche diverse da quelle precedentemente in essere. L’atto convenzionale è presentato unitamente all’istanza di autorizzazione o concessione.
3. L’inottemperanza alle previsioni contenute nel progetto presentato ai fini del rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni determina la revoca delle stesse.
Art. 3
Ammodernamento degli impianti esistenti
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge, la Regione promuove accordi ai fini dell’ammodernamento degli impianti esistenti.
Art. 4
Progetti di attività e di investimento. Programmi pluriennali
1. Il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG) s.c.r.l. predispone progetti di attività e di investimento, nell’interesse delle collettività residenti nelle aree geotermiche, secondo i criteri e le modalità per la destinazione e le priorità nell’uso delle risorse ad esso attribuite ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, della l.r. 45/1997, mediante un programma pluriennale di utilizzo che, in particolare, preveda di:
a) favorire lo sviluppo delle aree geotermiche, anche attraverso interventi infrastrutturali;
b) utilizzare dimensioni progettuali sovracomunali;
c) contribuire alla formazione e qualificazione per favorire nuova occupazione.
2. Il programma pluriennale di cui al comma 1, nonché le sue variazioni, sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 2 ter, della l.r. 45/1997.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche)
Art. 5
1. Il comma 2 ter dell’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), è sostituito dal seguente:
2 ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e le modalità a cui gli enti locali delle aree geotermiche ed il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG), s.c.r.l. si attengono nella destinazione e nella riscossione delle risorse di cui ai commi 2 e 3.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 45/1997, è sostituito dal seguente:
3. La Giunta regionale assegna annualmente, mediante deliberazione, le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 22/2010 a CoSviG s.c.r.l., che destina tali risorse per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010.
”.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i successivi novanta giorni, il soggetto richiedente l’autorizzazione all’impianto geotermoelettrico o la concessione geotermica trasmette eventuali integrazioni ai progetti già trasmessi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2.
2. La Regione effettua le verifiche di cui all’articolo 2, nell’ambito del procedimento unico di valutazione di impatto ambientale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
Art. 7
Disposizioni a garanzia delle attività di recupero dell’anidride carbonica e del calore prodotti dalla attività geotermoelettrica
1. Alla scadenza del termine di cui all’articolo 16, comma 10, del d.lgs. 22/2010, il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche di cui all’articolo 9, comma 1, del medesimo decreto, prescrive la continuità delle attività, alle medesime condizioni, collegate a quella geotermoelettrica, relative all'impiego del calore e dell’anidride carbonica (CO2).
Art. 8
Regolamento di attuazione per i criteri e le modalità di destinazione e riscossione delle risorse geotermiche
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 7, comma 2 ter, della l.r. 45/1997, come modificata dalla presente legge, resta in vigore il regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 2012, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 136 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 “Legge finanziaria per l'anno 2012”).
Art. 9
Modifica degli allegati
1. Gli allegati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono modificati con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.