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Legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7

Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche allal.r. 45/1997 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 13 febbraio 2019

Art. 5
1. Il comma 2 ter dell’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), è sostituito dal seguente:
2 ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e le modalità a cui gli enti locali delle aree geotermiche ed il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG), s.c.r.l. si attengono nella destinazione e nella riscossione delle risorse di cui ai commi 2 e 3.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 45/1997, è sostituito dal seguente:
3. La Giunta regionale assegna annualmente, mediante deliberazione, le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 22/2010 a CoSviG s.c.r.l., che destina tali risorse per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.