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Legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7

Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche allal.r. 45/1997 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 13 febbraio 2019

CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i successivi novanta giorni, il soggetto richiedente l’autorizzazione all’impianto geotermoelettrico o la concessione geotermica trasmette eventuali integrazioni ai progetti già trasmessi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2.
2. La Regione effettua le verifiche di cui all’articolo 2, nell’ambito del procedimento unico di valutazione di impatto ambientale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
Art. 7
Disposizioni a garanzia delle attività di recupero dell’anidride carbonica e del calore prodotti dalla attività geotermoelettrica
1. Alla scadenza del termine di cui all’articolo 16, comma 10, del d.lgs. 22/2010, il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche di cui all’articolo 9, comma 1, del medesimo decreto, prescrive la continuità delle attività, alle medesime condizioni, collegate a quella geotermoelettrica, relative all'impiego del calore e dell’anidride carbonica (CO2).
Art. 8
Regolamento di attuazione per i criteri e le modalità di destinazione e riscossione delle risorse geotermiche
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 7, comma 2 ter, della l.r. 45/1997, come modificata dalla presente legge, resta in vigore il regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 2012, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 136 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 “Legge finanziaria per l'anno 2012”).
Art. 9
Modifica degli allegati
1. Gli allegati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono modificati con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.