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PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 79 dello Statuto;


Considerato quanto segue:


1. Per sviluppo sostenibile s’intende “lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”, secondo la definizione del rapporto “Our Common Future” pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo;


2. Sin dal secondo dopoguerra è emersa una potenziale contrapposizione tra crescita economica e tutela dell’ambiente, connessa ad un modello economico basato su una crescita illimitata del consumo delle risorse disponibili e del capitale naturale. È in ragione di questo che le Istituzioni internazionali, europee e nazionali si stanno muovendo nella direzione di favorire ed attuare la transizione verso un modello economico circolare che dia impulso ad una nuova fase della politica industriale, finalizzata alla sostenibilità e all’innovazione e, al contempo, in grado di incrementare la competitività, offrendo una risposta di sistema alle diseguaglianze sociali in termini di ridistribuzione di opportunità e diritti;


3. Nel 1992 la Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, riunita a Rio de Janeiro, ha proclamato la Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo che ha definito il principio dello “sviluppo sostenibile”, consacrandolo quale principio fondamentale di ogni politica ambientale internazionale;


4. Il principio fondamentale di “sviluppo sostenibile” trova ormai suo espresso riconoscimento all’interno dei Trattati fondamentali dell’Unione Europea ed in molteplici Costituzioni nazionali, tra le quali si ricordano, a titolo di esempio, quelle di Portogallo, Svizzera e Francia, che riconoscono la sua trasversalità rispetto ad ogni campo dell’azione umana, travalicando meri aspetti ambientali, sociali ed economici, ma combinandoli insieme per garantire uno sviluppo coerente e virtuoso della nostra società;


5. L’esigenza di favorire la transizione verso una economia circolare fondata sul principio di sviluppo sostenibile è stata peraltro sottolineata recentemente sia con l’adozione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in occasione del Summit sullo Sviluppo Sostenibile del 2015, sia con la sottoscrizione dell’accordo sul clima approvato a Parigi nel 2017 sia, nello stesso anno, con l’adozione del pacchetto “economia circolare” da parte del Parlamento europeo;


6. L’esigenza di riconoscere espressamente lo sviluppo sostenibile quale principio generale della Regione Toscana risponde alla necessità di valorizzare l’identità regionale che trova nel patrimonio naturale e nella capacità di assicurare un modello di sviluppo con esso compatibile un elemento di straordinario valore, capace di ispirare tutta la normativa regionale;

7. Coerentemente si rende necessario orientare le politiche regionali verso un modello di economia circolare che valorizzi gli scarti di consumo, estenda il ciclo vita dei prodotti, condivida le risorse, promuova l’impiego di materie prime seconde e l’uso di energia da fonti rinnovabili e che si fondi sul principio di sviluppo sostenibile;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 123, secondo comma della Costituzione , con prima deliberazione in data 6 giugno 2018 e con seconda deliberazione in data 12 settembre 2018, è promulgata ai sensi dell’ articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 , in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all’avviso pubblicato in data 26 settembre 2018.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.