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Legge regionale 14 giugno 2019, n. 33

Disposizioni transitorie per la gestione in concessione del canale Battagli. Abrogazione dell’articolo 16 della l.r. 37/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 17 giugno 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020) e, in particolare, l'articolo 16;


Considerato quanto segue:


1. In seguito agli ulteriori approfondimenti tecnici e all’attività di ricognizione svolta congiuntamente dai Comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno, Consorzio di bonifica Alto Valdarno e Genio civile Valdarno Inferiore, è emerso che il canale Battagli costituisce un sistema artificiale che assolve molteplici funzioni, tra cui quelle di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e ulteriori funzioni promiscue;


2. Sulla base degli esiti della ricognizione sopracitati è venuto meno il presupposto per l'applicazione del processo di sdemanializzazione di cui all'articolo 16 della l.r. 37/2018 , rientrando nella fattispecie di cui all’articolo 27 bis, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );


3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti per la gestione del canale Battagli, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Disposizioni transitorie per la gestione in concessione del canale Battagli. Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 37/2018
1. L'articolo 16 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020), è abrogato.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.