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Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019

CAPO IX
Urbanistica
Art. 70
Disposizioni per la pianificazione intercomunale. Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/2014
1. Il comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) è sostituito dal seguente:
6. Qualora la proposta di piano strutturale intercomunale preveda trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo non edificato, l’ente responsabile dell’esercizio associato richiede alla Regione la convocazione della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 alla quale partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana, l’ente responsabile dell’esercizio associato e i comuni associati, nonché, su indicazione della Regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a maggioranza dei presenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione.
”.
Art. 71
Conferenza di copianificazione. Varianti mediante approvazione del progetto. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
1 bis. Qualora la variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato è richiesto in via preventiva il pronunciamento positivo della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25.
”.
Art. 72
Correzione errore materiale. Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014
1. Al comma 2 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “all’articolo 70, comma 3, lettera a)”, le parole: “
ed e)
” sono sostituite dalla seguente: “
e
”.
Art. 73
Commissioni per il paesaggio in forma associata. Modifiche all'articolo 153 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 153 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
5 bis. Il divieto di nomina come membro della commissione è relativo all'intero ambito dell'unione per i soggetti già precedentemente nominati per un singolo comune, prima della costituzione dell'unione stessa.
”.
Art. 74
Correzione errori materiali. Modifiche all'articolo 229 della l.r. 65/2014
1. Al comma 2 bis dell'articolo 229 della l.r. 65/2014 le parole: “
comma 1
” sono sostituite, nelle tre occasioni in cui ricorrono, dalle seguenti: “
comma 2
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 229 della l.r. 65/2014 le parole: “
operativo ai sensi dei commi 1 e 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
operativo ai sensi del comma 2
”.
Art. 75
Correzione errori materiali e precisazione terminologica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 41/2018
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 ) le parole: “
ai piani diretti
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli interventi
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.