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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019

CAPO IV
Disciplina delle autogestioni e dei condomini
Art. 32
Autogestione dei servizi, degli spazi comuni e delle manutenzioni
1. I soggetti gestori favoriscono e promuovono l’autogestione, da parte dell’utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni dei fabbricati. L'autogestione e i suoi organi di rappresentanza si configurano anche come organismi di riferimento di base, ai fini dell'attuazione delle politiche di coesione sociale, contrasto al degrado e rispetto del bene pubblico, tenuto conto dei seguenti indirizzi:
a) fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare ai soggetti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati;
b) il soggetto gestore concorda con gli assegnatari, attraverso le organizzazioni di rappresentanza degli stessi, i servizi oggetto di autogestione e la relativa regolamentazione, comunque nel rispetto di tutte le normative vigenti, anche in materia di sicurezza;
c) per la copertura finanziaria degli interventi di manutenzione ordinaria e migliorie alle parti comuni dell'edificio eseguiti in autogestione, con decorrenza dalla costituzione formale dell'autogestione stessa sarà accreditata con cadenza quadrimestrale una somma pari a 1,50 euro mensili per vano convenzionale. Tale somma è aggiornata annualmente nella misura del 100 per cento della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
2. Per gli utenti il rispetto delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi dell’autogestione ed il pagamento delle relative quote assume la veste di obbligo contrattuale.
Art. 33
Alloggi in amministrazione condominiale
1. Nei fabbricati in tutto o in parte ceduti in proprietà l’amministrazione è tenuta in forma condominiale. Fino al momento della costituzione del condominio il soggetto gestore continuerà a svolgere le funzioni di amministrazione ordinaria. In tale fase gli assegnatari in proprietà hanno l’obbligo di corrispondere al soggetto gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione. In ogni caso restano a carico degli acquirenti le quote afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto.
2. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì agli assegnatari con patto di futura vendita o con contratto preliminare.
3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto, in luogo del soggetto gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all’amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.
Art. 34
Situazioni di particolare disagio economico
1. I soggetti gestori concorrono al pagamento delle quote per i servizi comuni, dovute dagli assegnatari degli alloggi in particolari situazioni di disagio economico, a seguito di parere positivo del comune.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti gestori attingono al fondo sociale di cui all'articolo 31. L’erogazione del fondo, su domanda degli interessati immediatamente inoltrata a cura del soggetto gestore al comune di riferimento per il parere di cui al comma 1, è disciplinata con atto del soggetto gestore stesso. Le domande attestanti situazioni di disagio economico dovute a malattie e a stati di disoccupazione di componenti del nucleo familiare sono considerate prioritarie.
Art. 35
Partecipazione e rappresentanza degli utenti e mediazione sociale e culturale
1. I comuni ed i soggetti gestori, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, promuovono il coinvolgimento dei soggetti interessati e dei loro organismi di rappresentanza nelle procedure di accesso, assegnazione e gestione degli alloggi di ERP e favoriscono la loro partecipazione al fine di garantire la rappresentanza degli interessi e dei diritti degli assegnatari ed il corretto e trasparente rapporto di relazione tra le parti.
2. I comuni e i soggetti gestori assicurano l’esercizio dei diritti sindacali dell’utenza e, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, garantiscono l'accesso a tutte le informazioni che attengono alla selezione delle domande e predisposizione delle graduatorie, all'annullamento e alla decadenza, alla mobilità, nonché alla gestione dell’ERP, ed in particolare alle spese di investimento per lo sviluppo e la manutenzione del patrimonio abitativo.
3. Al fine di promuovere la partecipazione degli assegnatari nella gestione, sono stipulati, nell’ambito territoriale di riferimento, appositi protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari finalizzati a rafforzare i rapporti reciproci in uno spirito di collaborazione e valorizzazione degli strumenti di comunicazione e relazione sociale.
4. I comuni e i soggetti gestori assicurano altresì, in tutti i casi che ne presentino la necessità, lo svolgimento di attività di mediazione sociale e culturale al fine di favorire la pacifica convivenza e l'integrazione all'interno degli immobili di ERP, con particolare riferimento ad eventuali situazioni di disagio sociale, economico o familiare. In contesti di particolare complessità può essere prevista la riserva di un alloggio di servizio a favore dell'operatore destinato a svolgere processi di mediazione sociale e culturale.
5. I comuni e i soggetti gestori possono promuovere, anche collaborando con altri enti, associazioni e organizzazioni sindacali dell’inquilinato, appositi percorsi di informazione, formazione ed educazione civica destinati agli assegnatari per favorire la civile convivenza e coesione sociale negli edifici di ERP.
6. Al fine di favorire forme di aggregazione sociale può essere concesso, previa apposita convenzione, l'uso di spazi comuni del patrimonio di ERP alle associazioni di assegnatari nonché alle loro organizzazioni sindacali.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 64 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.