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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019

Art. 37
Occupazione degli alloggi
1. Ferma restando l'eventuale rilevanza penale dell'occupazione degli alloggi di ERP, il comune territorialmente competente dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo o illegalmente ceduti ad altri dagli assegnatari. Restano, comunque fermi tutti i poteri di intervento del comune a tutela del proprio patrimonio, secondo l’ordinamento vigente, verso qualunque atto di immissione violenta o non autorizzata negli alloggi di ERP.
2. In caso di occupazione senza titolo il comune diffida preventivamente l’occupante a rilasciare l’alloggio e gli assegna un termine massimo di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
3. Il comune accerta l’occupazione senza titolo o dichiara che non sussistono motivi per procedere entro i successivi trenta giorni. L’atto del comune che accerta l’occupazione senza titolo deve contenere il termine per il rilascio dell’alloggio, non eccedente trenta giorni, e costituisce titolo esecutivo.
4. Il soggetto gestore è tenuto a segnalare tempestivamente al comune l'occupazione senza titolo degli alloggi. Per tutto il periodo in cui perdura l’occupazione senza titolo il soggetto gestore addebita all’occupante un’indennità pari all’importo determinato ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 3. In caso di decadenza, annullamento o mancato subentro nel diritto all'assegnazione o nel contratto di locazione, l'indennità di occupazione addebitata non può comunque essere inferiore al canone di locazione già applicato; è altresì richiesto il rimborso delle quote per i servizi comuni usufruiti. L’occupante è inoltre soggetto al rispetto delle norme che regolano il comportamento dei soggetti residenti nel patrimonio di ERP ed alle sanzioni e risarcimenti previsti in caso di violazione delle stesse.
5. Il pagamento dell’indennità e delle quote di cui al comma 4, nonché le attività di gestione poste in essere dal soggetto gestore o dall’autogestione nei confronti dell’occupante senza titolo durante il periodo dell’occupazione, non costituiscono titolo legittimante alla detenzione dell’alloggio da parte dell’occupante stesso.
6. Nel caso in cui l’occupazione senza titolo consegua all’accertamento della mancata titolarità del diritto all’assegnazione, l’indennità di cui al comma 4 è applicata a far data dalla diffida inviata dal comune.
7. Nel caso in cui l’occupazione senza titolo consegua al provvedimento di annullamento di cui all'articolo 36 o al provvedimento di decadenza di cui all'articolo 38, l’indennità di cui al comma 4 è applicata a far data dall’esecutività dell’atto di annullamento o di decadenza.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 64 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.