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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019

Art. 27
Maggiorazione del canone di locazione per sottoutilizzo
1. Nei casi di sottoutilizzo di cui all'articolo 12, comma 6, il canone mensile è incrementato di un importo pari a 50 euro per ogni vano utile dell'alloggio che determina i casi di sottoutilizzo ivi previsti. In caso di sottoutilizzo per la presenza di mezzo vano in più, la suddetta maggiorazione del canone è dimezzata. Le maggiorazioni del canone sono applicate in forma ridotta, pari al 50 per cento di quanto previsto al periodo precedente, nel caso del canone di cui agli articoli 23 e 24.
2. Per i nuclei che risultino assegnatari di un alloggio al momento dell’approvazione del regolamento di utenza di cui all’articolo 15, comma 1, e per i quali sia accertata una situazione di sottoutilizzo comunicata ai sensi dell’articolo 20, comma 7, l’applicazione della maggiorazione del canone per sottoutilizzo decorre dal mese successivo alla mancata accettazione dell’alloggio adeguato proposto.
3. I nuclei familiari che hanno sottoscritto il regolamento di utenza contenente l’impegno ad aderire alla procedura di mobilità in caso di sopravvenute condizioni di sottoutilizzo, al momento della notifica di cui all’articolo 20, comma 7, sono tenuti a comunicare entro trenta giorni dalla stessa la eventuale volontà di non dare corso all’impegno assunto e di non aderire alle procedure di mobilità. In tal caso l’applicazione della maggiorazione del canone decorre dal mese successivo alla comunicazione stessa.
4. In caso di inottemperanza al provvedimento di mobilità, salva la sussistenza, per una sola volta, di motivazioni oggettive verificate dal Comune, l'assegnatario che ha sottoscritto il regolamento di utenza contenente l’impegno ad aderire alla procedura di mobilità, e non abbia comunicato la volontà di non dare corso alla stessa nei tempi previsti al comma 2, è tenuto a corrispondere il canone calcolato ai sensi del comma 1. Sarà inoltre applicata una penale pari alla differenza tra il canone così calcolato e quello effettivamente corrisposto per tutto il periodo intercorso tra la notifica di cui all’articolo 20, comma 7, e il diniego alla mobilità, incrementata del 10 per cento. Il mancato pagamento di quanto dovuto costituisce causa di avvio delle procedure di decadenza dall'assegnazione.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 64 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.