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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019

Art. 21
Cambi consensuali di alloggi tra assegnatari
1. Ai fini della migliore razionalizzazione nell’utilizzo degli alloggi, i comuni, ove sussistano le condizioni di adeguatezza degli alloggi previste dalla presente legge, e non vi siano fattori ostativi riguardanti la legittimità degli atti da assumere, autorizzano in qualunque momento, previo accordo con il soggetto gestore, il cambio consensuale di alloggi tra nuclei familiari assegnatari nell’ambito del territorio comunale.
2. Ove ricorrano i suddetti requisiti, i cambi consensuali sono autorizzati anche tra comuni diversi.
3. Il cambio consensuale si attua nello stato di fatto in cui gli alloggi si trovano. Al momento dell’attuazione del cambio non devono sussistere situazioni di morosità nel pagamento di canoni o di quote per servizi.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 64 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.