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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019

Art. 15
Rapporto di locazione
1. I diritti e i doveri derivanti dall'atto di assegnazione sono quelli disciplinati dalla presente legge, dal regolamento di utenza e dal regolamento di autogestione, approvati dai comuni sulla base dello schema definito dalla Assemblea LODE, ovvero concordato in forma associata nell’ambito delle intese o accordi di cui all’articolo 3 comma 3, sentiti gli organismi rappresentativi dell'utenza.
2. Il regolamento di utenza è parte integrante del contratto e deve essere esplicitamente accettato e controfirmato dall’assegnatario all’atto della sottoscrizione del contratto di locazione, e contiene, fra l’altro, l’impegno al reperimento di un alloggio adeguato in caso di sopravvenuta situazione di sovraffollamento dell’alloggio originariamente assegnato, così come l’impegno ad aderire alla procedura di mobilità in caso di sopravvenute condizioni di sottoutilizzo.
3. Il rapporto locativo derivante dall’assegnazione ordinaria è a tempo indeterminato ed è formalizzato con contratto di locazione.
4. Il rapporto locativo avente titolo diverso dall’assegnazione ordinaria è a tempo determinato per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato l'attribuzione, e comunque per un periodo massimo di sei anni, ed è formalizzato con un contratto di locazione.
5. Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio assegnato.
6. Il mancato rispetto delle norme di contratto e di regolamento, anche secondo quanto disposto all’articolo 32, comma 2, comporta, previa diffida del soggetto gestore, l’applicazione di una penale di ammontare minimo pari ad una mensilità del canone come calcolato ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 3, fino ad un massimo di quattro mensilità del canone medesimo, fatto comunque salvo, in caso di particolare gravità, il procedimento di decadenza dall'assegnazione che costituisce titolo di risoluzione del contratto di locazione e di cessazione dell'utilizzo autorizzato dell'alloggio di cui all'articolo 14.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 64 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.