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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 1

Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019

Art. 3
Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Inserimento dell'articolo 49 bis nella l.r. 40/2009
1. Dopo l'articolo 49 della l.r. 40/2009 è inserito, nel capo I bis, il seguente:
Art. 49 bis Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
1. La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni effettuato a qualsiasi titolo ed a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.
2. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilità e di finanza pubblica), salvo il caso in cui agiscano in qualità di operatore economico.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.