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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 5
Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili
1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di diciotto anni, istituisce un contributo annuale per il triennio 2019-2021 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un’accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo. L’istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.
3 bis. Per l’anno 2020, in considerazione delle limitazioni imposte dalle misure di contrasto al virus COVID-19, l’istanza di concessione del contributo può essere presentata entro il 31 agosto .(31)

Comma inserito con l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 5.

4. I requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:
a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
b) sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;
c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00;
5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del responsabile della competente struttura regionale e sono corredate da certificato comprovante l’handicap grave di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e dall’attestazione ISEE aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 1.850.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
6 bis. Limitatamente a quanto necessario per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell'anno 2021, stimato in euro 283.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 01 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022. (51)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 10 .


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 18 gennaio 2019, n. 5, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 17 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 19 .

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 19 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 21 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 22 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 9 .

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Parole prima sostituite con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 5 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 9 .

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Note soppresse.

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44. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 5.

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45. Comma così sostituto con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 5.

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46. Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 6.

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47. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9 ; poi sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 6 ; poi così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 8 ; infine così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 6 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 7 .

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Parola prima così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 8 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

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Parole prima così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 8 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.