Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018
Art. 3
Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni, mediante procedura negoziale, contributi straordinari per un importo complessivo massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2019 e per un importo pari a euro 500.000,00 per l’anno 2020 e 300.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (35) (48) (21), al fine di promuovere la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio mediante i percorsi innovativi e di sostegno all’attività commerciale di cui all’articolo 110 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), nonché di promuovere la sperimentazione di progetti integrati di rigenerazione socio-economica di spazi urbani fragili, caratterizzati dalla presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o criticità economica e demografica.
2. Il contributo è finalizzato alla realizzazione delle misure di cui all’articolo 110, comma 5, della l.r. 62/2018 e, inoltre, agli interventi di:
a) riqualificazione di spazi pubblici;
b) recupero di immobili nella disponibilità di amministrazioni pubbliche, da destinare ad attività economiche e sociali, anche in ottica di economia collaborativa.
3. Con deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.
4. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 1.700.000,00 per gli anni dal 2019 al 2023, cui si fa fronte come segue:
a) per l’anno 2019, per l’importo di euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per l’anno 2020 per euro 500.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per l'anno 2021, per euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021; (49)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 26 ; poi così con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 19 .
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20 .
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 21 .