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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 26
1. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, la Giunta Regionale, mediante accordo con il Ministero dello sviluppo economico, procede alla costituzione di una sezione speciale Toscana del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'Sito esternoarticolo 100, comma 2, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
2. Al fine di massimizzare ed ampliare le forme di sostegno dell'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, tenuto conto degli impatti della riforma del fondo di garanzia per le PMI di cui alla 1. 662/96, la Giunta Regionale è autorizzata a costituire un fondo regionale di garanzia. Tale fondo opera con modalità complementari ed integrative rispetto al fondo di garanzia PMI di cui al comma 1, anche con riferimento a imprese che, pur avendo un rating positivo, non possiedono i requisiti di accesso a detto Fondo.
3. Il fondo regionale di garanzia di cui al comma 2:
a) opera ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
b) può articolarsi per sezioni specializzate e può operare in modalità sia in garanzia diretta che in riassicurazione.
4. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, la Giunta Regionale è altresì autorizzata ad attivare misure finalizzate all'abbattimento delle commissioni di garanzia.
5. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale approva le direttive per la regolamentazione del fondo regionale di garanzia di cui al comma 2 e per la determinazione della dotazione finanziaria dei fondi di cui ai commi 1 e 2.
6. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di euro 30.500.000,00 (15)

Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21.

per l’anno 2019 (16)

Parole soppresse con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21.

, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019. (16)

Parole soppresse con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21.

7. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4 è autorizzata la spesa massima di euro 6.000.000,00 per l'anno 2019 (17)

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21.

, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione .2019-2021, annualità 2019. (16)

Parole soppresse con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21.

8. Agli oneri di gestione delle misure oggetto del presente articolo, stimati in euro 1.500.000,00 per l'anno 2019, euro 600.000,00 per l'anno 2020 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte:
a) per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) per gli anni 2020 e 2021, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.(30)

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 32.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 18 gennaio 2019, n. 5 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 17 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 19 .

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 27 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 28 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 19 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 21 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 22 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 9 .

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Parole prima sostituite con l.r. 6 agosto 2021, n. 31 , art. 5 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 9 .

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Note soppresse.

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44. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 5.

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45. Comma così sostituto con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 5.

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46. Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 6.

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47. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 ; poi sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 6 ; poi così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 8 ; infine così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 6 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 7 .

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Parola prima così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 8 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

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Parole prima così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 8 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 15.

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La Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 2024 Sito esternohttps://giurcost.org/decisioni/2024/0042s-24.html?titolo=Sentenza%20n.%2042 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 4, lettera b), della presente legge nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la concessione del contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo, quello per cui «sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo», anziché quello per cui sia il genitore che il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in strutture non occupate abusivamente, al momento della presentazione della domanda.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.