Art. 26
1. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, la Giunta Regionale, mediante accordo con il Ministero dello sviluppo economico, procede alla costituzione di una sezione speciale Toscana del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'articolo 100, comma 2, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
2. Al fine di massimizzare ed ampliare le forme di sostegno dell'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, tenuto conto degli impatti della riforma del fondo di garanzia per le PMI di cui alla 1. 662/96, la Giunta Regionale è autorizzata a costituire un fondo regionale di garanzia. Tale fondo opera con modalità complementari ed integrative rispetto al fondo di garanzia PMI di cui al comma 1, anche con riferimento a imprese che, pur avendo un rating positivo, non possiedono i requisiti di accesso a detto Fondo.
3. Il fondo regionale di garanzia di cui al comma 2:
a) opera ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
b) può articolarsi per sezioni specializzate e può operare in modalità sia in garanzia diretta che in riassicurazione.
4. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, la Giunta Regionale è altresì autorizzata ad attivare misure finalizzate all'abbattimento delle commissioni di garanzia.
5. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale approva le direttive per la regolamentazione del fondo regionale di garanzia di cui al comma 2 e per la determinazione della dotazione finanziaria dei fondi di cui ai commi 1 e 2.
6. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di euro 30.500.000,00 (15) Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21.
per l’anno 2019 (16) Parole soppresse con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21.
, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019. (16) Parole soppresse con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21.
7. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4 è autorizzata la spesa massima di euro 6.000.000,00 per l'anno 2019 (17) Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21.
, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione .2019-2021, annualità 2019. (16) Parole soppresse con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21.
8. Agli oneri di gestione delle misure oggetto del presente articolo, stimati in euro 1.500.000,00 per l'anno 2019, euro 600.000,00 per l'anno 2020 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte:
a) per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;