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Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018

Impianti stradali
Art. 58
Anagrafe degli impianti di distribuzione di carburanti
1. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 64 hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entro i termini previsti dall'Sito esternoarticolo 1, comma 101, della stessa l. Sito esterno124/2017 . L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti di distribuzione di carburanti che sono in regolare sospensione dell'attività.
Art. 59
Compatibilità degli impianti esistenti
1. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui all’articolo 58, il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 47 del d.p.r. 442/2000 , secondo quanto stabilito all'Sito esternoarticolo 1, comma 102, della l. 124/2017 , con la quale attesta se l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità previste all'articolo 60, oppure che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegna all'adeguamento dell'impianto, da completare nei termini stabiliti dal sopracitato Sito esternoarticolo 1, comma 102, della l. 124/2017 .
2. L'impianto non è incompatibile qualora sussista una deroga formale, da allegare alla dichiarazione di cui al comma 1, rilasciata dall'ente competente prima del 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della Sito esternol. 124/2017 .
3. Il titolare dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti che abbia proceduto all'adeguamento di cui al comma 1, entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto, con le modalità di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 102, della l. 124/2017 .
4. Qualora l'impianto ricada in una delle fattispecie di incompatibilità e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento nei termini prescritti, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro i termini di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 103, della l. 124/2017 e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione e si applica quanto previsto all'articolo 1, commi 103, 105, 108, 109, 110, 116 e 117, Sito esternodella Sito esternol. 124/2017 .
5. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati possono procedere, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 66 e 67, solo a seguito del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 58.
Art. 60
Incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti
1. Gli impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'articolo 1, commi 112 e 113, Sito esternodella Sito esternol. 124/2017 , sono considerati incompatibili nei seguenti casi:
a) se ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'Sito esternoarticolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), qualora siano:
privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), Sito esternodel Sito esternod.lgs. 285/1992 ;
situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), Sito esternodel Sito esternod.lgs. 285/1992 ;
b) se ubicati all'esterno dei centri abitati, qualora siano:
ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide delle stesse, con accessi su più strade pubbliche;
ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), Sito esternodel Sito esternod.lgs. 285/1992 .
Art. 61
Nuovi impianti
1. I nuovi impianti devono prevedere la presenza contestuale di benzina e gasolio, con obbligo di erogazione del gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016 .
2. Non sono soggetti all'obbligo di erogazione del gas naturale di cui al comma 1, gli impianti che presentino una delle seguenti impossibilità tecniche, fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dal comune competente:
a) per il gas naturale compresso (GNC), lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
b) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del gas naturale liquefatto (GNL) via terra superiore a 1.000 chilometri.
3. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e per il GNL.
4. Qualora ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 2, i nuovi impianti devono erogare il gas petrolio liquefatto (GPL) in luogo del gas naturale.
5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1, gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nei comuni montani.
6. I nuovi impianti sono dotati di:
a) dispositivi self-service pre-pagamento;
b) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell’impianto venga erogato il metano;
c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;
d) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
e) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
f) aree di sosta per autoveicoli qualora l’impianto sia dotato di attività e servizi integrativi;
g) impianti di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.
7. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano e dotati di punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016 .
8. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla carreggiata.
9. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni degli "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'articolo 378 del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).
10. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.
11. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.
12. Per l'istallazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.
13. I nuovi impianti devono avere accesso diretto alla sede stradale pubblica.
Art. 62
Impianti ad alto erogato
1. I titolari degli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province di Firenze, Lucca e Prato, ai sensi dell'allegato IV del Sito esternod.lgs. 257/2016 , hanno l'obbligo di presentare un progetto al SUAP competente per territorio, entro il 31 dicembre 2018, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
2. I titolari degli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017, che hanno erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province di Firenze, Lucca e Prato, ai sensi dell'allegato IV del Sito esternod.lgs. 257/2016 , hanno l'obbligo di presentare un progetto al SUAP competente per territorio, entro il 31 dicembre 2020, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
3. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2, gli impianti che ricadono in una delle impossibilità tecniche di cui all’articolo 61, comma 2, e gli impianti già autorizzati al 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore del Sito esternod.lgs. 257/2016 , che non hanno accessi e spazi sufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio.
4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 può essere assolto dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti dotando del prodotto GNC o GNL e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016 , un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia.
Art. 63
Tipologie di impianti
1. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore non hanno vincoli all'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli o di suoi dipendenti o collaboratori.
2. Durante l’orario di apertura dell’impianto di cui al comma 1, deve essere garantita l’assistenza al rifornimento diretto da parte del gestore o dei suoi dipendenti o collaboratori, qualora richiesto, nonché l’assistenza al rifornimento a favore di persone disabili di cui alla Sito esternolegge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
3. Negli impianti senza la presenza del gestore non sussistono vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo delle apparecchiature self-service pre-pagamento, ovunque siano ubicati gli impianti. La modalità totalmente automatizzata deve essere adeguatamente pubblicizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 285/1992 .
Art. 64
Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti
1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'Sito esternoarticolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59 ).
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale l'impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.
Art. 65
Attività e servizi integrativi
1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento.
2. Negli impianti di distribuzione di carburanti può essere esercitata:
a) l’attività di vendita al dettaglio, previo possesso del relativo titolo abilitativo;
b) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera b);
c) l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;
d) l’attività di vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa vigente;
e) la vendita di ogni altro bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.
3. I titoli abilitativi per le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere ceduti separatamente dalla titolarità dell'autorizzazione per l'attività di installazione ed esercizio di impianti.
4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali, a titolo esemplificativo: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat, internet point.
Art. 66
Modifiche degli impianti
1. Costituisce modifica all'impianto:
a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;
b) la variazione del numero di colonnine per l'erogazione di carburanti o delle infrastrutture di ricarica elettrica;
c) la sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
d) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
h) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
i) la variazione dello stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.
2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti, fatta eccezione per la fattispecie di cui al comma 3, lettera a), sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'articolo 64, le seguenti modifiche:
a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;
b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il completo rifacimento dell'impianto, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni.
4. Gli impianti di distribuzione carburanti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'Sito esternoarticolo 2, Sito esternocomma 1, lettera e), numero 1), Sito esternodel d.lgs. 257/2016 , salvo la sussistenza delle cause di impossibilità tecnica di cui all'articolo 61, comma 2, o della presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore del Sito esternod.lgs. 257/2016 .
Art. 67
Collaudo
1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima del collaudo effettuato da un professionista abilitato, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 del d.p.r. 160/2010 .
2. Ogni quindici anni dall’ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.
3. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all’articolo 66, comma 1, soggette a SCIA. In tali casi la regolarità dell’intervento è attestata da perizia giurata predisposta da un professionista abilitato, che il titolare trasmette al SUAP e all’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Art. 68
Localizzazione degli impianti
1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici.
2. Il comune individua, nel proprio piano operativo o con apposita variante agli strumenti urbanistici, i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, Sito esternodel Sito esternod.lgs. 32/1998 .
3. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all’installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorità per l’assegnazione è riconosciuta ai gestori di impianti incompatibili e ai consorzi di gestori di impianti.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 45.

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Punto così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 10 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 14 .

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Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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72.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2.

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73.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.