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Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018

CAPO IV
Vendita della stampa quotidiana e periodica
Art. 28
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende:
a) per punti vendita esclusivi, gli esercizi che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici, nonché gli esercizi già autorizzati, in vigenza dell'Sito esternoarticolo 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria);
b) per punti vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, possono vendere solo quotidiani, solo periodici o entrambe le tipologie di prodotti editoriali, nonché gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
Art. 29
Punti vendita non esclusivi
1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica previa presentazione della SCIA di cui all'articolo 30, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) gli impianti di distribuzione di carburanti;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le medie e le grandi strutture di vendita;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.
2. La prevalenza dell'attività, ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera f), è determinata in base al volume di affari.
3. I titoli abilitativi per l’esercizio di un punto vendita non esclusivo non possono essere ceduti separatamente dai titoli abilitativi per l’esercizio delle attività di cui al comma 1.
4. L’attività può essere esercitata, anche stagionalmente, da esercizi commerciali diversi da quelli di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune, o in una frazione di esso, non esistano punti vendita della stampa quotidiana e periodica.
Art. 30
Esercizio dell'attività
1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti a SCIA ai sensi dell'Sito esternoarticolo 19 della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
2. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
3. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle modalità di cui all'Sito esternoarticolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'Sito esternoarticolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108 ).
4. L'attività può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.
5. Il comune può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare le disposizioni assunte con l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'Sito esternoarticolo 4-bis, comma 3, del d.lgs. 170/2001 .
6. I punti vendita assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni ai sensi, rispettivamente, dell'Sito esternoarticolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale) e dell'Sito esternoarticolo 4, comma 2, del d.lgs. 170/2001 .
Art. 31
Forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici
1. Sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio:
a) la vendita di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni;
b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;
d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;
e) la consegna porta a porta e la vendita di quotidiani e periodici in forma ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;
f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio agli alloggiati;
g) la vendita di quotidiani e periodici all’interno di strutture pubbliche o private, l’accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;
h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all’articolo 25.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 45.

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Punto così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 10 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 14 .

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Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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72.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2.

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73.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.