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Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018

CAPO X
Attività fieristico-espositiva
Art. 79
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intende:
a) per manifestazioni fieristiche, le attività commerciali, limitate nel tempo e volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in spazi fieristici e in quartieri fieristici;
b) per quartiere fieristico, l'area edificata e attrezzata per ospitare manifestazioni fieristiche;
c) per ente fieristico, il soggetto che ha la disponibilità, a qualunque titolo, del quartiere fieristico;
d) per superficie netta, la superficie in metri quadrati effettivamente occupata dagli espositori;
e) per disciplinare della manifestazione, il regolamento della manifestazione fieristica;
f) per spazio fieristico, il luogo temporaneamente adibito allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dall’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014.
Art. 80
Esercizio dell'attività fieristica
1. Lo svolgimento di una manifestazione fieristica è soggetto a SCIA, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 19 della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
2. Nella SCIA l'organizzatore dichiara:
a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11;
b) l'eventuale qualificazione della manifestazione fieristica.
3. Alla SCIA è allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la dichiarazione del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4.
Art. 81
Qualificazione delle manifestazioni fieristiche
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale e regionale.
2. La qualificazione territoriale della manifestazione fieristica non costituisce requisito obbligatorio per lo svolgimento della manifestazione.
3. La qualificazione di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e regionale, dipende dal numero e dalla provenienza degli espositori e visitatori delle precedenti edizioni, specificati nel regolamento di cui all'articolo 4.
4. Per la manifestazione alla prima edizione la qualificazione dipende dai criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 4.
Art. 82
Certificazione del bilancio
1. L'organizzatore di una manifestazione fieristica con qualificazione di internazionale e nazionale presenta, contestualmente alla SCIA di cui all'articolo 80, la certificazione del proprio bilancio annuale resa a norma di legge.
Art. 83
Requisiti dei quartieri e degli spazi fieristici
1. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, si svolgono in quartieri fieristici o in aree o edifici temporaneamente adibiti aventi i requisiti di idoneità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4.
2. I quartieri fieristici esistenti sono adeguati ai requisiti di idoneità di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4.
Art. 84
Gestione dei quartieri fieristici
1. La gestione dei quartieri fieristici è svolta in modo che siano assicurati il rispetto della trasparenza e la parità di condizioni tra gli operatori.
2. Gli enti fieristici che svolgono anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile e amministrativa delle diverse attività.
Art. 85
Calendario fieristico
1. Il calendario fieristico regionale è annualmente adottato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e pubblicato sul BURT.
2. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, sono inserite nel calendario fieristico su istanza degli organizzatori e a tal fine i comuni trasmettono alla Regione le informazioni necessarie, compresi i dati riguardanti le manifestazioni organizzate direttamente dai comuni stessi.
3. L'inserimento della manifestazione fieristica nel calendario fieristico non costituisce requisito obbligatorio per il relativo svolgimento.
4. I termini e le modalità di trasmissione sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 4.
5. La predisposizione e la pubblicazione del calendario fieristico italiano avvengono in coordinamento con le altre regioni e province autonome.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 45.

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Punto così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 10 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 14 .

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Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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72.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2.

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73.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.