Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 93
Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche
1. Il subentrante nel titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
2. Il subingresso in una concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettere a) e b), è possibile solo a favore di altro soggetto appartenente alla medesima categoria.
3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso di cui all’articolo 90, comma 2, il comune provvede alla verifica della regolarità contributiva del cedente e del subentrante.
4. Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data del subingresso nel titolo abilitativo o per i quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica di cui al comma 3 è effettuata decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al medesimo registro e comunque entro i sessanta giorni successivi.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.