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Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018

Art. 59
Compatibilità degli impianti esistenti
1. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui all’articolo 58, il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 47 del d.p.r. 442/2000 , secondo quanto stabilito all'Sito esternoarticolo 1, comma 102, della l. 124/2017 , con la quale attesta se l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità previste all'articolo 60, oppure che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegna all'adeguamento dell'impianto, da completare nei termini stabiliti dal sopracitato Sito esternoarticolo 1, comma 102, della l. 124/2017 .
2. L'impianto non è incompatibile qualora sussista una deroga formale, da allegare alla dichiarazione di cui al comma 1, rilasciata dall'ente competente prima del 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della Sito esternol. 124/2017 .
3. Il titolare dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti che abbia proceduto all'adeguamento di cui al comma 1, entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto, con le modalità di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 102, della l. 124/2017 .
4. Qualora l'impianto ricada in una delle fattispecie di incompatibilità e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento nei termini prescritti, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro i termini di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 103, della l. 124/2017 e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione e si applica quanto previsto all'articolo 1, commi 103, 105, 108, 109, 110, 116 e 117, Sito esternodella Sito esternol. 124/2017 .
5. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati possono procedere, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 66 e 67, solo a seguito del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 58.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 45.

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Punto così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 10 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 14 .

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Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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72.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2.

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73.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.