Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 130
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati in merito all’applicazione della stessa.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisce informazioni sui seguenti argomenti:
a) rapporto numerico tra gli esercizi di vicinato e le medie e grandi strutture di vendita;
b) azioni di contrasto del fenomeno dell’abusivismo e contraffazione, con particolare riferimento al commercio su aree pubbliche.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.