Menù di navigazione

Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018

Art. 117
Sanzioni per l'attività fieristica
1. In caso di organizzazione di manifestazioni fieristiche senza titolo abilitativo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta.
2. In caso di abuso della qualifica di manifestazione a carattere internazionale, nazionale e regionale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5,00 a un massimo di euro 50,00 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta.
3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 le sanzioni amministrative sono raddoppiate.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

72.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

73.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.