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Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018

Art. 113
Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all’ingrosso, (74)

74.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 45.

per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio
1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell’attività chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chiunque utilizzi la denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 23, comma 1.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:
a) le disposizioni in materia di commercio in sede fissa di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 14;
2) articolo 15, commi 2 e 3;
3) articolo 17, comma 4;
4) articolo 18, comma 3;
5) articolo 19, comma 9;
6) articolo 20;
7) articolo 21, commi 3 e 8;
8) articolo 23, comma 2;
9) articolo 24;
10) articolo 26, commi da 2 a 5;
11) articolo 27, comma 2;
b) le disposizioni in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 29;
2) articolo 30, commi 2, 3, 4 e 6;
3) articolo 31;
c) le disposizioni in materia di forme speciali di commercio al dettaglio di cui agli articoli da 73 a 78;
d) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 86;
2) articolo 89;
3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
4) articolo 91;
5) articolo 92, comma 1;
e) la disposizione in materia di pubblicità degli orari di cui all'articolo 99, comma 1;
f) la disposizione in materia di pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 100, commi 1, 3 e 4;
g) gli obblighi contenuti nel regolamento di cui all’articolo 4;
3 bis. Chiunque violi le disposizioni in materia di vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli da 102 a 109 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 500,00 a euro 3.000,00, in caso di un esercizio di vicinato;
b) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, in caso di una media struttura di vendita;
c) da euro 1.500,00 a euro 9.000,00, in caso di una grande struttura di vendita . (53)

Comma inserito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 17.

4. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validità del titolo abilitativo e per l’esercizio dell’attività, è disposta la sospensione dell'attività sino al ripristino dei requisiti mancanti. Il provvedimento di sospensione stabilisce il termine per il ripristino dei requisiti mancanti, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
5. Qualora venga rilevata la violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali, del Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 Sito esternodella Sito esternolegge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e del Sito esternodecreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'Sito esternoarticolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), è disposta la sospensione dell’attività sino al ripristino dei requisiti mancanti oppure per l’adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. Il provvedimento di sospensione stabilisce il termine per il ripristino dei requisiti mancanti, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza. Decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione l’articolo 125, comma 1, lettera d), e l'articolo 126, comma 1, lettera c).
6. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), f), g) ed h) (54)

Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 17.

, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 45.

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Punto così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 10 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 14 .

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Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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72.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2.

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73.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.