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Legge regionale 13 novembre 2018, n. 61

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 21 novembre 2018

Art. 3
Programma di attività
1. La Fondazione Sistema Toscana svolge la propria attività sulla base di un programma annuale con proiezione pluriennale.
2. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento, definisce gli indirizzi per il programma di attività della Fondazione Sistema Toscana.
3. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma di attività, elaborato nel rispetto degli indirizzi ricevuti ai sensi del comma 2 ed articolato secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, unitamente al bilancio di previsione di cui all'articolo 5, comma 1.
4. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il programma di attività e il bilancio di previsione, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento, termine decorso il quale la Giunta regionale può prescindere dal parere.
5. Il programma delle attività può essere aggiornato nel corso dell'anno con deliberazione della Giunta regionale per la disciplina di ulteriori attività non prevedibili in sede di prima definizione del programma stesso, o per la rimodulazione delle attività preventivate, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.
6. Le modalità operative per lo svolgimento delle attività della Fondazione Sistema Toscana sono definite da una convenzione quadro che regola i rapporti della Regione con la Fondazione e il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, di norma contestualmente all'approvazione del programma di attività.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.