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Legge regionale 2 ottobre 2018, n. 54

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r.10/2010 e l.r. 65/2014 ).

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 10 ottobre 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r.10/2010 e l.r. 65/2014 );


Considerato quanto segue:


1. A seguito dei controlli effettuati nelle cave del distretto apuo versiliese, sono state rilevate difformità nell'attività di escavazione che potrebbero dar luogo alla decadenza delle autorizzazioni rilasciate e alla conseguente cessazione dell'attività;


2. È emerso che alcuni comuni del distretto apuo versiliese non hanno contestato tali difformità in virtù di un'interpretazione estesa del perimetro autorizzato, inteso come complessivo compendio estrattivo, ingenerando l’affidamento degli operatori in ordine alla conformità volumetrica dell’attività di escavazione;


3. In considerazione della non chiarezza degli atti autorizzatori che hanno dato luogo a tale ambiguità, è necessario che il comune si adegui ad una rigorosa e corretta interpretazione del perimetro estrattivo corrispondente a quello del progetto di coltivazione; al tal fine si prevede un periodo transitorio di adeguamento durante il quale – anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali - è esclusa l’immediata applicazione della più grave misura sanzionatoria della decadenza dell’autorizzazione;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.